La sentenza 25826 del 2016 della Corte di Cassazione fa chiarezza sui venditori ambulanti e su quanto vendere merce in strada fa configurare un reato.

Il reato viene commesso dagli ambulanti che espongono la propria merce in maniera stabile sulla pubblica via poichè invadono il terreno.

La violazione di cui parla la Suprema Corte è quella relativa all’articolo 633 del codice penale per invasione di terreno ed edifici; l’articolo recita che “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.”.

I venditori itineranti, quindi, esponendo la propria mercanzia non commettono alcun reato e possono subire solo una sanzione di natura amministrativa.

Come si diventa venditori ambulanti?

I venditori ambulanti sono quelli che allestiscono le proprie bancarelle in mercati. Possono essere anche artigiani se vendono merce creata da loro.

Il commercio ambulante, però, può essere svolto soltanto se in possesso di licenza e per tale commercio esistono due tipi di autorizzazione: la prima, di Tipo A, che consente oltre alla vendita itinerante su tutto il territorio regionale, di partecipare a fiere in tutto il territorio nazionale, consente di vendere anche in un posto fisso grazie ad una concessione della durata decennale nelle aree di mercato. Questo tipo di autorizzazione viene rilasciata dal Comune in cui l’ambulante esercita la vendita. L’autorizzazione di tipo B, invece, consente la vendita itinerante su tutto il territorio nazionale, nelle fiere e nei mercati ma limitatamente a posti non assegnati o ancora non occupati.

Questa autorizzazione viene rilasciata dal Comune di residenza dell’ambulante. Per esercitare l’attività di venditore ambulante, poi, è necessaria l’apertura di una Partita Iva, dell’iscrizione alla Camera di Commercio e  all’Inps e Inail.