Novità importanti nel settore delle vendite online e, più in particolare, in merito agli adempimenti fiscali. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019) all’art. 13, introduce importanti novità comunicative per i soggetti che vendono beni tramite piattaforme virtuali (trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di un’interfaccia elettronica di cui all’art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019).

In particolare i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a ciascun fornitore entro il termine del mese successivo alla fine del trimestre. La prima comunicazione per l’anno 2019 è fissata al prossimo 31 ottobre.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 660061 del 31 luglio 2019, ha definito modalità e termini con i quali i contribuenti interessati dovranno comunicare i dati richiesti.

Esplichiamo con ordine le novità normative e gli adempimenti da compiere.

Soggetti obbligati alla trasmissione dei dati

Sono obbligati alla comunicazione in questione i c.d. “soggetti passivi” e cioè i contribuenti residenti e non residenti, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (dove per tale si intende un mercato virtuale, delle piattaforme digitali, dei portali o mezzi analoghi).
Per rientrare nell’obbligo della comunicazione, la vendita a distanza deve essere “facilitata” dall’interfaccia elettronica, deve pertanto consentire un contatto diretto o indiretto tra acquirente e venditore che dia luogo ad una cessione di beni. Più in particolare, la vendita per il tramite dell’interfaccia elettronica è rilevante ai fini della presente normativa quando:

  • L’interfaccia partecipa alla determinazione delle condizione generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
  • Partecipa alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
  • Partecipa all’ordine o alla consegna dei beni.

Al contrario, un’operazione non si considera facilitata dall’interfaccia elettronica quando quest’ultima effettui unicamente una delle seguenti operazioni:

  • Il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
  • La catalogazione o la pubblicità di beni;
  • Il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche i cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Facciamo un esempio considerando due negozi di abbigliamento, il primo che utilizza un proprio sito internet per la vendita diretta di vestiario ed il secondo che utilizza un sito internet per la sola pubblicizzazione dei capi di abbigliamento da acquistare fisicamente presso il negozio.

Solo il primo caso rientra nella comunicazione delle vendite a distanza assumendo rilevanza l’interfaccia elettronica al contrario del secondo esempio in cui l’interfaccia funge da semplice “vetrina”.

A quali cessioni di beni si applica la nuova comunicazione?

La nuova comunicazione, come anticipato, colpisce tutti quei contribuenti che vendono per il mezzo di un’interfaccia elettronica un bene. La normativa non considera un bene in particolare ma fa riferimento alla pluralità di beni. È pertanto rientrante nel perimetro della comunicazione qualsiasi tipologia merceologica di bene venduto purché la cessione avvenga per il tramite di una interfaccia elettronica con le modalità in precedenza descritte.

L’ulteriore requisito della fornitura di beni

Fin ora abbiamo visto che sono obbligati alla comunicazione i soggetti che vendono qualsiasi bene per il tramite di una interfaccia elettronica.
Congiuntamente a quanto detto risulta rilevante un ulteriore condizione che riguarda il fornitore dei beni venduti, vero punto focale della comunicazione in oggetto.
Infatti, come vedremo nel proseguo, la compilazione della comunicazione comprenderà per lo più i dati dei singoli fornitori.
Le forniture di beni dei soggetti tenuti alla comunicazione, devono derivare da fornitori che effettuano vendite a distanza, dove per tali sono da considerarsi le cessione di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello di arrivo della spedizione a destinazione dell’acquirente.

Sono tali le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Altresì, risultano rilevanti le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi e cioè extra-UE.
Ricapitolando, la comunicazione diviene obbliga qualora un soggetto effettui vendite on-line di qualsiasi bene acquistato da un fornitore che ha spedito o trasportato il bene da un altro stato membro dell’Unione Europea o da un Paese terzo.

Quali dati vanno comunicati?

Rientrano nella comunicazione i seguenti dati relativi a ciascun fornitore da cui il soggetto obbligato ha effettuato almeno un acquisto nel corso del trimestre di riferimento:
a. La denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice indentificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
b. Il numero totale delle unità vendute in Italia;
c. A scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita p il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

Modalità di trasmissione

La comunicazione dovrà essere effettuata per il tramite dei servizi telematici Entratel dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso Ufficio metterà a disposizione dei contribuenti software gratuiti di compilazione e controllo.
Il termine ultimo per l’invio della comunicazione ricade all’ultimo giorno del mese successivo il trimestre solare di riferimento e pertanto: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio dell’anno successivo.
In sede di prima applicazione la comunicazione dovrà essere inoltrata entro il 31 ottobre 2019. Entro tale data andranno trasmessi i dati relativi alle operazione effettuato nel terzo trimestre nonché tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.
Ovviamente la trasmissione dei dati relativi alla vendite a distanza non sostituisce in alcun modo altre comunicazione quali i modelli Intrastat o l’Esterometro.


Cosa succede in caso di mancato invio
Il comma 3 dell’art. 13 del D.L. n. 34/2019, prevede che il soggetto passivo, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione o di invio incompleto, risulti debitore dell’imposta a meno che non dimostri l’assolvimento da parte del fornitore.
Nel caso di errori ed omissioni nella comunicazione dei dati, il contribuente potrà trasmettere una nuova comunicazione sostitutiva o integrativa della precedente entro la fine del mese successivo a quello di invio dell’originaria comunicazione.