Come viene gestita la cessione di un terreno edificabile dal punto di vista fiscale? Le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni rientrano nei redditi diversi mentre non generano plusvalenza le cessioni di immobili per cui intercorre un periodo di tempo maggiore dall’acquisto. Per quel che riguarda, invece, la cessione di terreni edificabili le plusvalenze si intendono realizzate anche se il terreno è acquistato o ereditato da più di 5 anni.  

Cosa è la plusvalenza?

La plusvalenza è data dalla differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e quello di vendita e vanno a costituire redditi diversi le plusvalenze derivanti da:

  •  da cessioni volontarie in corso di esproprio;
  •  da indennità di esproprio;
  •  dall’acquisizione di somme percepite a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva;
  •  in caso di somme percepite per effetto di acquisizione coattiva da soggetti che non esercitano attività commerciali;
  • in caso di somme percepite per effetto di acquisizione coattiva e corrisposte in relazione ad aree destinate ad opere pubbliche o infrastrutture urbane (zone omogenee di tipo A,B,C,F, – DM 2/4/1968) e di cui alla Legge 167/1962.

  Secondo le circolare numero 15 del 2002 e numero 35 del 2004 pe i terreni edificabili posseduti dal 1 gennaio 2008 invece del costo di acquisto si può utilizzare il valore, al momento dell’acquisto, che risulta da una perizia giurata di stima assoggettandolo ad imposta sostitutiva con aliquota del 4%.

Per le cessioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2007, infatti, il contribuente non può più scegliere, nel momento della cessione, il pagamento dell’imposta sostitutiva al 20%.