L’Agenzia delle Entrate risponde a un quesito di un contribuente posto sulla pagina web FiscoOggi.it in merito alle agevolazioni “prima casa” e alle proroghe introdotte con il decreto legge del 8 aprile 2020, n. 23, il cosiddetto decreto liquidità.

In particolare, il quesito posto dal contribuente è il seguente: “ho acquistato una nuova abitazione con le agevolazioni fiscali prima casa. È vero che è stato prorogato il termine (12 mesi) per vendere l’abitazione che già possedevo e non perdere le agevolazioni?”.

 

Sospensione dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “Prima Casa”

A causa delle difficoltà che l’emergenza sanitaria ha procurato nella conclusione delle compravendite immobiliari, spiega l’Agenzia delle Entrate, l’art.

24 del decreto legge n. 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza dalle stesse.

Ai sensi dello stesso articolo, dunque, “i termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.

Ad essere sospeso è anche il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile, da adibire ad abitazione principale, deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici prima casa.

 

Potrebbe anche interessarti: