FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha appena risposo ad un quesito di un proprio lettore, con il quale fornisce alcuni utili chiarimenti in merito al trasferimento del credito d’imposta relativo alla ristrutturazione edilizia.
Il contribuente, sostanzialmente, chiede se, a seguito della vendita dell’immobile, tali detrazioni saranno trasferite al nuovo proprietario. Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Il quesito del contribuente: a chi spetta il credito d’imposta rimanente?

Il contribuente ha affermato di aver da poco venduto un immobile, ristrutturato qualche anno fa, per il quale beneficerebbe delle detrazioni relative ai lavori antisismici.


Lo stesso si chiede se perderà il diritto a tali detrazioni e se, dunque, il credito d’imposta rimanente venga trasferito automaticamente al nuovo proprietario. Il contribuente, altresì, asserisce che in sede di atto notarile non è stato previsto nessuno specifico accordo in tal senso.

Le detrazioni sulla ristrutturazione vengono trasferite in automatico, ma ci si può accordare per il contrario. Ecco come

La risposta al quesito posto dal contribuente, purtroppo, è negativa. Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir:

“In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione ediliza, la detrazione non utilizzata – in tutto o in parte – è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Ad ogni modo, il venditore può conservare la detrazione delle rate residue specificandolo nell’atto di trasferimento dell’immobile stesso.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate, con la circolare del n. 7 del 25 giugno 2021 ha anche specificato che:

“in mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito”.

“Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato”.