Il bollo auto non pagato ha da sempre suscitato incertezze circa la possibilità di vendere il veicolo e circa la responsabilità verso il fisco per l’omesso pagamento.

Del mancato pagamento della tassa automobilistica chi ne risponde?

La tassa più odiata

Il bollo auto è a tutti gli effetto una tassa dovuta per il possesso del veicolo. E’ di competenza regionale (salvo la quota eventualmente riferita al superbollo che, invece, finisce nelle casse dello Stato).

Il bollo è anche una delle tasse più odiate dagli italiani e con numeri di evasione fiscale, ogni, anno, sempre più alti.

Chi non paga il bollo è evasore e come tale, suscettibile di accertamenti da parte del fisco con conseguente recupero delle somme dovute oltre che sanzioni ed interessi.

Ad ogni modo, il bollo non pagato non è da ostacolo alla vendita del veicolo a privati o anche a concessionari di auto.

Ma chi resta responsabile dell’omesso versamento, il vecchio o il nuovo proprietario?

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Essendo una tassa sul possesso del veicolo, il bollo deve essere pagato da chi ne è proprietario. Responsabile del bollo auto non pagato resta colui che risultava proprietario alla data di scadenza.

Ne consegue che nel caso di vendita ad un privato o ad un concessionario di un veicolo con bollo scaduto e non pagato, l’unico perseguibile dal fisco è il venditore e non anche il compratore (nonostante questi ne fosse a conoscenza). Quest’ultimo diventa obbligato al pagamento solo per il bollo in scadenza successivamente all’atto di acquisto.

Addirittura la vendita può avvenire anche laddove il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo per omesso pagamento del bollo. In tal caso, tuttavia, il venditore ha l’obbligo di darne informazione al compratore.

Anche laddove il veicolo con bollo auto scaduto sia dato in permuta ad un concessionario, il “proprietario” deve accollarsi la tassa fino a quando quel veicolo non è venduto.

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