Uso della posta elettronica aziendale a fini personali, il licenziamento è legittimo? La posta elettronica è un sistema di corrispondenza, e la sua segretezza è garantita a livello costituzionale. Nell’individuazione di questa segretezza rientra anche l’attività di controllo da parte del datore di lavoro, che potrebbe invadere e limitare la riservatezza e la segretezza del dipendente.

Per capire fine a che punto viene invasa la riservatezza del dipendente, bisogna considerare due parametri fondamentali:

  • la liceità penale o meno dei controlli operati dal datore di lavoro sulla posta elettronica aziendale;
  • valutare i controlli esercitati dal datore solo per l’accertamento di condotte illecite lesive di beni aziendali.

L’art.

15 della Costituzione afferma che l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, suscettibili di limitazioni è permessa solo “per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge”.

Posta elettronica: quando il controllo è lecito?

Una sentenza europea con la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, ritiene compatibile l’ingresso del datore di lavoro nella posta elettronica aziendale del dipendente, a condizione che l’intervento abbia portata limitata.

La legge italiana in materia, è chiarita nel Jobs Act con l’art. 4 dello Statuto dei Lavorati sul controllo dei dipendenti a distanza. Poi ci sono le guide del Garante della Privacy che prevedono specifici capitoli sull’utilizzo della posta elettronica aziendale e sulla sua riservatezza.

In sintesi, il datore di lavoro non ha vincoli e può ricorrere a tecnologie e software di controllo per la navigazione e la posta elettronica del dipendente. Tali sistemi di controllo vanno considerati come gli impianti di videosorveglianza, quindi per essere utilizzati bisogna attuare delle specifiche procedure, come l’accordo sindacale, ecc. Il dipendente deve essere informato del controllo operato su di lui e sui sistemi informatici di controllo.

La sentenza europea i riferisca ad un licenziamento di un dipendente che aveva utilizzato l’email aziendale per scopi privati.

Fa ricorso alla Corte di Strasburgo contro l’impresa che aveva controllato, a suo avviso indebitamente, la posta elettronica. La Corte riconosce che il diritto alla corrispondenza comporta la riservatezza, in base all’articolo 8 della Convenzione, che riguarda anche telefonate ed email dagli uffici. Nel caso in esame, il datore di lavoro non aveva avvertito il lavoratore del controllo.