FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha appena risposto a un quesito di un proprio lettore, con il quale ha fornito utili chiarimenti in merito alle detrazioni dei canoni di locazione pagati dagli studenti universitari.
In particolare, il contribuente chiede se sia possibile detrarre le spese sostenute per l’affitto della figlia che frequenta un corso universitario all’estero. Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Detrazione locazione studenti universitari all’estero

L’articolo 15 (comma 1, lettera i-sexies) del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (Tuir) prevede una detrazione dall’Irpef pari al 19 per cento per le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione derivanti dai contratti di stipulati, fra gli altri, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

L’importo massimo non può essere superiore a 2.633 euro. Ci si chiede, a questo punto, se sia possibile portare in detrazione i canoni di locazione anche se si frequenta un corso all’estero.

Università all’estero, posso detrarre i canoni di locazione?

Tornando al quesito posto in apertura, la risposta è positiva, ma bisogna fare qualche piccolo chiarimento.
Secondo quanto si legge nello stesso articolo 15, comma 1, lettera i-sexies:

“Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis”.

Ma attenzione, come spiegato anche da FiscoOggi.it, “è necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, cioè tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”. In caso contrario, “per poter richiedere l’agevolazione è necessario farsi rilasciare un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa”. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare la circolare n. 24 del 07 luglio 2022.