Dichiarazione Unico 2016 omessa, è possibile la regolarizzazione entro il 29 dicembre 2016. E’ possibile sanare le violazioni relative alla mancata presentazione di Unico 2016, nei 90 giorni successivi al 30 settembre pagando una sanzione ridotta.

La dichiarazione tardiva è considerata “tardiva” quando è presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello Unico 2016. Sono “tardive” le dichiarazioni inviate entro il prossimo 29 dicembre 2016.

Presentazione Modello Unico 2016 per dichiarazione tardiva

Si parla di tardiva presentazione nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario.


La dichiarazione, anche se tardiva, viene considerata comunque validamente presentata, pertanto:

  • se dalla dichiarazione tardiva non risulta dovuta l’imposta la sanzione applicabile  varierà da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.032 (aumentabile fino al doppio nei  confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili);
  • se dalla dichiarazione tardiva risulti un’imposta dovuta, allora, come precisato nella circolare n. 23/E/1999,  dato che  la  dichiarazione  presentata è comunque “valida”, l’eventuale omesso o carente pagamento  delle imposte   dichiarate   configura  la violazione di omesso, in tutto o in  parte, versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, punibile con  la sanzione   amministrativa pari al 30% di ogni importo non  versato

Modello Unico 2016: sanzioni ridotte con ravvedimento

Le sanzioni in questione possono essere ridotte attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso versando:

  • la sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo (€ 25, pari ad 1/10 di € 258) regolarizzando così la tardiva presentazione;
  • la sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene entro i 30 giorni (o 0,2% giornaliero se entro i 14 giorni), ovvero la sanzione pari al 3,33% (1/9 del 30%);
  • se il versamento  avviene oltre i 30 giorni ma entro i 90, regolarizzando così l’omesso versamento (oltre al pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi legali, pari allo 0,5%).