Unico 2012. Il termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2011 è scaduto lo scorso 30 settembre 2012 (o meglio 1 ottobre perchè il 30 cadeva di domenica), ma entro la fine di questo mese scade un altro onere, questa volta, in capo agli intermediari abilitati alla presentazione dell’Unico 2012.

Unico 2012: controlli post presentazione

Dopo la scadenza della presentazione del mod Unico 2012, spetta al contribuente verificare che  lo stesso modello sia stato correttamente inviato, avendo tempo fino a dicembre, pagando una sanzione,   per poter ripresentarlo.

Se però l’omessa presentazione del modello Unico 2012 dovesse imputarsi all’intermediario abilitato, incaricato dell’invio, in tal caso la sanzione è a carico dello stesso professionista.

Unico 2012: la scadenza del 31 ottobre prossimo in capo all’intermediario

Entro la fine di questo mese, per l’esattezza entro il 31 ottobre 2012, spetta all’intermediario abilitato, incaricato dal contribuente all’invio del mod Unico 2012, consegnare allo stesso contribuente due documenti. Uno è l’originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate e l’altro è una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione, che costituisce la prova per il dichiarante dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. L’intermediario ha il dovere di  conservare la dichiarazione dei redditi, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Per il modello Unico 2012, la cui scadenza di presentazione è fissata al il 1° ottobre 2012, l’obbligo di conservazione terminerà il 31.12.2016. 

Sanzioni mancata presentazione Unico 2012

Se il contribuente presenta Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro). La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

Dichiarazione integrativa

Può anche verificarsi il caso in cui, dopo la scadenza della presentazione di Unico 2012, il contribuente si accorge di errori commessi nella compilazione dell’Unico 2012. In tal caso può procedere alla rettifica o integrazione, presentando una nuova dichiarazione, cd dichiarazione integrativa. Si ricorda che è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Dichiarazione integrativa in diminuzione

Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico Pf entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito d’imposta, presentando una “dichiarazione integrativa” (va barrata l’apposita casella sul frontespizio del modello Unico 2012 in tal caso):

  • entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte,
  • entro i termini per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2016 si può correggere l’Unico 2012).