Un insegnante (docente) può avere anche partita IVA. La cosa, tuttavia, è soggetta a specifiche regole e limitazioni. E’ il legislatore a prevederle.

Gli insegnati, rispetto ad altre categorie di lavoratori, come noto, hanno il privilegio di avere più ore settimanali a diposizione da dedicare ad un secondo lavoro. L’incarico da docente al massimo prevede 18 ore settimanali di insegnamento.

Spesso, quindi, molti di loro decidono di impiegare la restante parte per altre attività. Tuttavia, bisogna tener conto delle c.d.

cause di incompatibilità. Vediamo, quali.

Le cause di incompatibilità

Tutti casi di incompatibilità con l’attività di insegnate sono espressamente indicati nell’art. 508 decreto – legge n. 297 del 1994.

Il docente non può impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Inoltre, laddove l’insegnate assuma lezioni private, è obbligato ad informare il direttore didattico o il preside. In questi casi deve comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

E’ fatto altresì divieto di assumere altro lavoro statale diverso da quello di insegnante Non è possibile, ad esempio, insegnare e lavorare al Ministero dell’Interno.

Inoltre, il docente NON può:

  • esercitare attività commerciale, industriale e professionale
  • assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
  • accettare cariche in società costituite a fine di lucro (tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione). Il divieto non si applica nemmeno se trattasi di società cooperative.

L’eccezione alla regola, partita IVA dell’insegnante con regole ad hoc

C’è però un’eccezione. All’insegnante è ammesso svolgere anche la libera professione. Ciò purché ne sia autorizzato. A prevederlo è il medesimo menzionato art. 508, dove si legge che

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

In definitiva, il docente può avere partita IVA come libero professionista, purché ci siano tutte le seguenti condizioni:

  • autorizzazione del direttore didattico o del preside
  • l’attività svolta non deve recare pregiudizio alla funzione di insegnante
  • la libera professione deve essere compatibile con l’orario di insegnamento.

Si pensi, ad esempio, ad un docente che vuole aprire partita IVA anche come avvocato. In questa circostanza egli deve tener conto del rischio che possa avere poi delle udienze di mattina negli stessi orari e giorni in chi deve andare a scuole per insegnare.