Con l’approvazione del decreto Ristori quater, in tarda serata del 29 novembre 2020, trova l’ufficialità, tra le diverse misure in esso contenute, anche la proroga al 10 dicembre 2020, del termine di presentazione del Modello Redditi/2020 (anno d’imposta 2019). Stessa cosa dicasi per il Modello IRAP /2020.

Ricordiamo che la scadenza ordinaria, era fissata per oggi, 30 novembre 2020. Dunque, 10 giorni in più per l’invio al fisco del modello dichiarativo.

La nuova scadenza interessa tutti i contribuenti italiani tenuti alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi.

Quindi, non solo titolari di partita IVA ma anche soggetti privati.

Ufficiali anche i nuovi termini per la “tardività” e per “l’omissione”

Con il nuovo termine fissato al 10 dicembre 2020, diventano ufficiali anche le nuove date per considerare il modello “tardivo” oppure “omesso”.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 7 art. 2 del DPR n. 322 del 1998:

“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.

E’, quindi, definito “tardivo”, il modello non inviato entro il termine ordinario di scadenza ma trasmesso entro i 90 giorni successivi. Si configura, invece, omissione, quando il modello non è inviato nemmeno entro i 90 giorni successivi. Riepilogando, con riferimento al Modello Redditi/2020:

  • è tardivo, quello non inviato entro il 10 dicembre 2020, ma inviato entro il 10 marzo 2021
  • è omesso quello non inviato entro il 10 dicembre 2020, ma inviato oltre il 10 marzo 2021.

Stessa cosa dicasi per il Modello IRAP/2020.

Il ravvedimento del Modello Redditi/2020 “tardivo”

La “tardività” del modello non è immune da sanzione. Infatti, in caso di modello “tardivo”, occorre versare una sanzione pari a 25 euro (Circolare n. 42/E del 2016) con codice tributo 8911, senza dimenticare, se non fatto entro le scadenze previste, di versare (con ravvedimento operoso) anche le eventuali imposte che vi scaturiscono.

Nel caso in cui, invece, si configuri omissione (quindi modello non inviato entro il 10 dicembre 2020 ma oltre il 10 marzo 2021) scatterà applicazione della sanzione piena di cui all’art. 1 comma 1 D. Lgs. n. 471/1997:

  • ossia dal 120% al 250% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250 (se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000).

Se però il Modello Redditi/2020 omesso è inviato entro il termine di presentazione del Modello Redditi/2021, la predetta sanzione è ridotta alla metà.

Si tenga sempre presente che la sanzione per l’omissione dichiarativa non si può ravvedere ma occorrerà attendere la contestazione dell’Agenzia delle Entrate (è possibile, comunque, ravvedere le eventuali imposte che derivano dalla dichiarazione stessa e non versate alle scadenze ordinarie).

Quanto detto fi qui, vale anche per il Modello IRAP/2020.