Ad oggi, diversi sono i bonus casa spettanti a fronte di lavori eseguiti su edifici esistenti. Dal bonus 110 al bonus facciate; dal bonus ristrutturazione al bonus mobili.

Alcuni di essi per ora sono limitati alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, ma si auspica, come ogni anno, una proroga nella prossima legge di bilancio.

[sommario=Tutti i bonus casa e le scadenze: guida e scadenziario]

Il bonus 110

Il più recente bonus casa è quello introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di interventi edilizi c.

d. “trainanti” e “trainati”. Si tratta del bonus 110 (detrazione da godere in 5 quote annuali di pari importo). In dettaglio, il bonus 110 spetta per lavori trainanti e trainati effettuati su:

  • unità unifamiliari, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugni 2022
  • condominio, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022
  • edifici da 2 a 4 unità abitative a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti
  • edifici ex IACP a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti.

Si tratta di un bonus casa che, rispetto agli altri, prevede un iter burocratico più tortuoso che non ancora oggi ha permesso il decollo che ci si aspettava per il settore edile. Motivo questo per cui molti contribuenti preferiscono ripiegare su altri bonus casa laddove i lavori eseguiti vi possono rientrare (si pensi al cappotto termico che può rientrare sia nel bonus 110 sia nel bonus ristrutturazione).

Bonus ristrutturazione ed ecobonus

C’è poi il bonus casa “ristrutturazione”, ossia la detrazione IRPEF del 50% da godere in 10 quote annuali di pari importo spettante a fonte di spese sostenute per lavori di ristrutturazione della casa (rifacimento impianti, rifacimento dei bagni, eliminazione barriere architettoniche, ecc.).

La detrazione può salire al 65% (ed in alcuni casi al 70% e 75%) laddove si tratti di lavori finalizzati al miglioramento energetico della casa. In tal caso parliamo di ecobonus.

Si aggiunge a questi il c.d. bonus facciate, ossia una detrazione IRPEF del 90% spettante a fronte di spese sostenute per il rifacimento della facciata esterna (visibile) della casa, compresa la sola pulitura e tinteggiatura.

Tutti e tre i bonus qui elencati spettano per ora almeno fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, auspicando in una proroga anche per i prossimi anni.

Bonus casa ed aspetti comuni

I bonus fin qui indicati (bonus 110, bonus ristrutturazione, ecobonus e bonus facciate), hanno in comune due cose. La prima è che al fine di beneficiarne è necessario che il pagamento delle spese sia fatto con bonifico parlante, ossia quello da cui si evincono:

  • causale di versamento
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • dati fiscali del soggetto destinatario del bonifico.

Altro fattore in comune è che per tutti, in luogo della detrazione fiscale è possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito con la precisazione per il bonus ristrutturazione, ecobonus e bonus facciate ciò è permesso solo per le spese 2020 e 2021.

Bonu mobili e bonus verde

Almeno fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (si auspica proroga) si aggiungono ai bonus casa di cui sopra, anche il bonus mobili ed il bonus verde.

Il bonus mobili e grandi elettrodomestici, ricordiamo, si sostanzia in una detrazione IRPEF del 50% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte di spese per acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga). Il beneficio è riconosciuto a condizione che siano in essere anche lavori edilizi che diano diritto al c.d. bonus ristrutturazione (in altri termini non può esserci bonus mobili in assenza di bonus ristrutturazione).

Il bonus verde è una detrazione fiscale del 36% (da ripartire in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute a fronte di lavori di sistemazione del verde abitativo.

Ai fini del beneficio è previsto, sia per il bonus mobili sia per il bonus verde, che il pagamento sia fatto con strumenti tracciabili (per il bonus mobili non è, tuttavia, ammesso l’assegno). Inoltre per entrambi, a differenza degli altri bonus casa, non è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

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