Con la risposta all’interpello n. 422 del 24 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti in merito alle agevolazioni fiscali previste per i titolari di Legge 104.

Da una parte, conferma che al fine di acquistare beni con IVA al 4% l’interessato deve farsi rilasciare dal medico specialista ASL una prescrizione autorizzativa specifica da cui risulti il legame tra invalidità riconosciuta e sussidi (art. 2, comma 2 del D.M. 14 marzo 1998). Dall’altra, ribadisce che, riguardo alla detrazione Irpef al 19% (art. 15 del DPR 917-1986), è sufficiente la certificazione del medico curante attestante la finalità del sussidio (favorire l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del disabile).

Quali sono gli acquisti con IVA agevolata per i titolari della 104?

Acquisti con IVA agevolata per i titolari della 104: i beni menzionati dall’AdE

La risposta all’interpello n. 422 del 24 ottobre 2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i beni che si possono acquistare con IVA agevolata al 4% per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione del disabile titolare di Legge 104/1992.

A tal proposito, ha citato l’art. 1, co. 3-bis), del DL 29 maggio 1989, n. 202.

L’AdE ha concluso che i beni acquistabili con l’IVA al 4% sono tutti gli ausili, protesi, sussidi tecnici e dispositivi informatici, elettronici in grado di assistere la riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione, il controllo dell’ambiente per i soggetti con menomazioni di tipo visivo, motorio, uditivo o del linguaggio.

Tali strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche devono permettere al disabile di superare gli impedimenti dovuti al proprio handicap o quantomeno di fargli recuperare parzialmente migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. In sostanza, devono consentire una maggiore autosufficienza, integrazione o comunicazione interpersonale.

L’IVA agevolata riconosciuta si riferisce a tutti i beni per cui il medico specialista attesti la sussistenza di un collegamento funzionale tra invalidità diagnosticata ed effetti migliorativi dei sussidi richiesti.

Detrazione Irpef 19% su spese sanitarie per i titolari della 104

In base all’art. 15 del TUIR, la detrazione Irpef 19% per i titolari della Legge 104 spetta sull’intero importo delle spese sostenute per mezzi di accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento, sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione del disabile.

La circolare 7/2018, a titolo semplificativo, ha specificato che rientrano in queste spese l’acquisto o affitto di:

– poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;

– arti artificiali per deambulazione;

– apparecchi di correzione per la colonna vertebrale, di contenimento ernie e fratture;

– pedana sollevatrice;

– computer, fax, modem, tastiera espansa, telefono a viva voce, schermo touch;

– abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;

– componenti di cucine dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche per il controllo degli ambienti.