Lavori non ultimati e cessione del credito 110. Si tratta di una vera e propria truffa 110 quella confermata con la sentenza n. 42012 del 2022 dalla terza sezione penale della Corte di cassazione. Corte di Cassazione che sulla scia delle precedenti sentenze in materia, ha confermato il sequestro preventivo emesso dal Gip rispetto un’indagine per reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Il sequestro aveva avuto ad oggetto quote e azioni di due società, nonché crediti d’imposta edilizi ancora nel portafoglio delle società o già oggetto di cessione.

Il sequestro ha riguardato anche i crediti già ceduti che i cessionari avevano acquistato in buona fede. Con conseguente impossibilità di utilizzare il credito in compensazione.

Difatti, con la sentenza in parola viene confermato che se c’è una truffa a monte, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

La cessione del credito. Le precedenti sentenze della Cassazione

La Corte di Cassazione si era già pronunciata in precedenza sul sequestro preventivo dei crediti 110 con effetti anche su chi, ignaro della truffa fatta a monte, aveva acquistato il credito in buona fede.

In particolare, secondo la Cassazione:

il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire un pericolo nei termini di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sopra richiamato (tra le altre, Sez. 3, n 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691; Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741).

Nel caso specifico, si trattava di un sequestro impeditivo e non di tipo anticipatorio.

Dunque, in parole più semplici, chi in buona fede ha acquistato il credito non sapendo nulla della truffa che era stata fatta a monte, non può utilizzare tale crediti. Infatti si aggraverebbero le conseguenze del reato fatto a monte. I crediti possono anche essere sequestrati a chi è vittima della truffa.

La massima delle sentenza 42012- 2022

Con la sentenza n. 42012 del 2022, la terza sezione penale della Corte di cassazione ritorna sull’argomento. Nel caso specifico la situazione analizzata riguarda l’emissione di fatture per lavori non ultimati.

Questa la massima della sentenza in parola:

Integra il “fumus” del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell’agevolazione fiscale del cd. “superbonus 110%” mediante la sua cessione o lo “sconto in fattura” ex art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, effettui la fatturazione “in acconto” di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno “stato di avanzamento lavori” attestante l’esecuzione di una porzione dell’intervento “agevolabile” e la congruità delle spese per esso sostenute, posto che l’emissione di tali fatture mira a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.

Nei fatti la Corte di Cassazione conferma l’errato orientamento dell’Agenzia delle entrate che con la circolare n°24/E 2020, aveva messo nero su bianco che:

se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Tutto l’opposto di quanto sancito negli ultimi mesi dalla Corte di Cassazione.