La proroga della sospensione dell’attività di riscossione prevista dal decreto Agosto non è estesa alla notifica degli atti di accertamento esecutivi degli enti locali.

 

Si arriva a tale conclusione analizzando la normativa di cui al decreto Agosto e le indicazioni operative fornite in precedenza dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Ecco in chiaro cosa possono notificare gli enti locali nonostante il blocco dei versamenti e dell’attività di riscossione prevista dal decreto Agosto.

La sospensione dell’attività di riscossione: le previsioni del decreto Agosto

L’articolo 99 del D.

L. 104/2020, c.d decreto Agosto, proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi ed accertamenti esecutivi doganali. La sospensione riguarda anche le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali.

 

Difatti, sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il il 30 novembre 2020.

 

Inoltre sono sospese altresì le azioni cautelari ed esecutive della riscossione, anche a livello locale.

 

Si pensi al fermo amministrativo, al pignoramento presso terzi o ancora alle iscrizione di ipoteca sugli immobili.

 

Durante il periodo di sospensione non possono essere notificate nè cartelle esattoriali nè ingiunzioni fiscali.

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività di accertamento

L’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 ha disposto:

 

  • la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori,
  • ivi compresi quelli degli enti locali.

 

Come da risoluzione MEF, n°6/d del 15 giugno 2020, la norma citata non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato.

 

Difatti è spostato in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.

Per tutti gli atti accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini:

 

  • non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma
  • 85 giorni dopo.

 

Il 2015 sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via. Si veda a tal proposito la nota dell’istituto di finanza locale dell’ANCI( Ifel) del 22 giugno scorso.

Gli avvisi di accertamento esecutivi degli Enti locali

Gli avvisii di accertamento esecutivo quale mezzo di riscossione per gli enti locali sono stati previsti dalla Legge di bilancio 2020.

 

In particolare, l’avviso di accertamento acquisisce natura di titolo esecutivo:

 

  • decorso il termine per la proposizione del ricorso ossia
  • decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate patrimoniali.

 

Difatti, con l’accertamento esecutivo, non è più prevista la notifica  della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).

I pagamenti degli accertamenti esecutivi già notificati sono sospesi?

Sulla base della ricostruzione fatta fin qui e delle indicazioni del MEF,   gli enti locali possono notificare:

  • anche durante il periodo di sospensione che termina il 15 novembre,
  • gli atti di accertamento esecutivo.

 

Dunque, è’ corretto affermare che gli atti di accertamento esecutivo possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione che termina il 15 ottobre.

Solo se l’atto di accertamento è già diventato esecutivo (trascorsi 60 gg dalla notifica), fino al 15 ottobre, i comuni e i soggetti affiatati della riscossione:

  • non possono attivare procedure di recupero coattivo,
  • né adottare misure cautelari.

 

In tale caso sono sospesi anche i versamenti legati agli accertamenti già diventati esecutivi, in quanto non pagati e non impugnati nei termini per proporre ricorso.