Dicembre è tempo di tredicesime. Lavoratori e pensionati attendono con ansia il pagamento della mensilità supplementare che viene erogata a fine anno. Nata come gratificazione natalizia volontaria concessa dai datori di lavoro, la tredicesima è stata resa obbligatoria nel 1937 dal governo Mussolini e vale per quasi tutte le categorie di lavoratori.

Oggi, la tredicesima mensilità è istituzionalizzata e riguarda sia i lavoratori che i pensionati che la percepiscono in occasione delle festività natalizie. Equivale a circa una mensilità retributiva o dell’assegno pensionistico e gli italiani ne fanno molto affidamento per programmare vacanze, visite ai parenti e per i regali di Natale.

Ultimamente una buona fetta se ne va in tasse, come Imu e Tasi, ma anche in bollette e spese straordinarie che si rimandano normalmente a fine anno.

Quando viene pagata la tredicesima

Ma quando viene corrisposta la tredicesima? Per i lavoratori, una data precisa non esiste. Il legislatore non è mai intervenuto in proposito lasciando decidere al datore di lavoro quando erogare la mensilità aggiuntiva. Unica cosa, è obbligatorio pagarla entro il 25 dicembre, cioè prima dell’inizio delle festività natalizie. Per i pensionati, invece, l’Inps eroga la tredicesima in concomitanza con il pagamento dell’assegno pensionistico a inizio dicembre. Può anche capitare che certi datori di lavoro in difficoltà non riescano a corrisponderla interamente a dicembre e quindi offrono un anticipo a inizio mese salvo poi conguagliare l’assegno in un momento successivo.

A chi spetta la tredicesima

La tredicesima spetta ai pensionati e a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla natura a tempo determinato o indeterminato dell’accordo stipulato. Spetta inoltre ai titolari di pensione. Ne hanno diritto anche colf e badanti (lavoratori domestici), oltre ai lavoratori part time e a tempo determinato e ai lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG).

Come si calcola la tredicesima

Generalmente la tredicesima equivale a una mensilità aggiuntiva della retribuzione.

Ma il calcolo esatto è abbastanza diverso da quello che si fa per erogare lo stipendio. In linea generale, la tredicesima si calcola tenendo presente i mesi di lavoro del dipendente. Se quest’ultimo ha lavorato per tutti i 12 mesi avrà diritto ad un’intera mensilità aggiuntiva. Se il lavoratore ha iniziato il rapporto di lavoro in corso d’anno o se lo stesso è cessato sempre nel corso dello stesso anno, la tredicesima mensilità sarà rapportata ai mesi di servizio prestati. E’ necessario, inoltre, considerare che la tredicesima non matura per le assenze fatte nell’anno. Più precisamente, per il calcolo, il datore di lavoro non terrà conto delle assenze per congedo parentale, malattia, infortunio, congedo straordinario, aspettativa o sospensione dal lavoro a seguito di provvedimento disciplinare. Sulla tredicesima incide infine anche l’assenza dal lavoro per sciopero o assenze ingiustificate. Da sottolineare, invece, che la tredicesima mensilità matura anche in particolari periodi d’assenza quali: le festività, ferie e permessi retribuiti; il congedo matrimoniale; la maternità obbligatoria, compreso l’eventuale periodo di astensione e nel corso delle assenze previste per i riposi legati allattamento dell’infante;  la malattia (per il periodo necessario alla conservazione del posto); gli infortuni e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto; la CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ad orario ridotto e altre assenze comunque previste dai vari contratti.