La proroga dei termini per l’adozione del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi giornalieri non incide sull’obbligo in capo agli operatori sanitari di invio dei dati delle spese mediche al Sistema tessera Sanitaria tramite registratore telematico. Tale ultimo obbligo permane al 1° gennaio 2022.

L’invio delle spese sanitarie tramite registratore telematico

L’art.2 comma 6 quater del D.Lgs 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi, prevede una disposizione ad hoc per gli operatori sanitari che sono tenuti ad inviare al Sistema tessera Sanitaria (S.t.S.), i dati delle spese mediche sostenute dai contribuenti nel corso del periodo d’imposta:

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.

175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.

Si pensi alle farmacie, parafarmacie, sanitarie, che devono sia trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate, sia inviare i dati delle spese mediche detraibili al S.T.S. Quest’ultimo li mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

L’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria (S.t.S.) da parte degli operatori sanitari sopra citati può avvenire, in opzione anche tramite il registratore telematico.

In tal modo, grazie al registratore telematico sono adempiuti contemporaneamente due obblighi:

  • quello di trasmissione dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle entrate,
  • quello di invio dei dati delle spese mediche detraibili al S.t.S.

La suddetta opzione, diventerà un obbligo dal 1° gennaio 2022.

Trasmissione spese sanitarie tramite RT: l’obbligo rimane al 1° gennaio 2022

Con il provvedimento del 7 settembre, l’Agenzia delle entrate ha rinviato dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 il termine dal quale dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (“Tipi dati per i corrispettivi” – versione 7.0 di giugno 2020).

Tale proroga non incide sull’obbligo in capo agli operatori sanitari di invio dei dati delle spese mediche al Sistema tessera Sanitaria tramite registratore telematico. Tale ultimo obbligo permane al 1° gennaio 2022 e interessa solo gli “operatori sanitari” che operano nel commercio al dettaglio, ex art.22 del DPR 633/72, decreto Iva.

Pertanto, a partire da tale data, l’invio dei dati di spesa sanitaria dovrà avvenire esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri diretttamente al Sistema tessera Sanitaria e non all’Agenzia delle entrate. I dati poi saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata.