Trasformare casa in studio professionale può essere una scelta conveniente. Bisogna però fare attenzione laddove, per l’immobile che intendiamo destinare a studio, stiamo usufruendo dei c.d bonus casa. Si pensi al bonus ristrutturazione, ecobonus, superbonus ecc.

Cosa succede in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile?

Ebbene una risposta in tal senso può essere ricavata dall’interpello, Agenzia delle entrate, n° 611 del 17 settembre.

Da casa a studio professionale: cosa succede al bonus ristrutturazione?

Il cambio di destinazione d’uso dell’immobile oggetto di lavori ammessi ai bonus casa potrebbe fare perdere le detrazioni spettanti.

  Nella risposta n° 611 del 17 settembre, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla spettanza del bonus ristrutturazione in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori.

Nello specifico, la situazione oggetto di chiarimento ha riguardato un contribuente che intende eseguire dei lavori ammessi al bonus ristrutturazione, ex art.16 bis del DPR 917/86, TUIR e all’ecobonus ex art.14 del D.L. 63/2013, per poi destinare l’immobile a studio professionale del figlio.

Il bonus ristrutturazione  spetta nella misura del 50 per cento e con il limite di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021. La detrazione è ripartita
in 10 rate annuali di pari importo.

Detto ciò, considerato che il bonus ristrutturazione spetta per lavori  su edifici residenziali anche prima casa o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti, l’eventuale cambio di destinazione d’uso, da immobile abitativo a studio professionale, fa perdere il diritto alla detrazione.

L’ecobonus non si perde: l’agevolazione riguarda anche gli immobili diversi da quello residenziali

Il discorso cambia in merito all’ecobonus. Infatti, a differenza del bonus ristrutturazione, l’ecobonus (articolo 14, comma 1, Dl n. 63/2013) si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali”.

Dunque, in sintesi, il cambio di destinazione d’uso a fine lavori comporta:

  • la perdita della detrazione bonus ristrutturazione, articolo 16-bis del Tuir;
  • mentre rimarrà in essere la detrazione fiscale prevista, per gli interventi di efficienza energetica, dall’articolo 14 del Dl n. 63/2013.

Sul bonus ristrutturazione, può essere fatta un’osservazione differente laddove l’immobile venga destinato promiscuamente all’esercizio d’impresa o professione. In tale caso, la detrazione dovrebbe essere riconosciuta per la metà ossia sulla metà della spesa sostenuta per i lavori.