Il trasferimento della sede legale è disciplinato dalla riforma del diritto societario (Decreto legislativo n. 6/2003), entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Nella Riforma per effetto degli articoli n. 2328, 2463 e 2451 del c.c., viene eliminato l’obbligo di indicare nell’atto costituivo l’indirizzo completo della sede sociale, basta solo l’indicazione del Comune. Di conseguenza, variare la sede legale all’interno dello stesso Comune non richiede la modifica dell’atto costitutivo, quindi non c’è bisogno del notaio.  Prima bisogna recarsi dal notaio per redigere il verbale e dare comunicazione di modifica al Registro delle Imprese.

Questa variazione intervenuta, comporta vantaggi in termini di tempo ed economici.

Trasferimento sede legale: quando occorre il notaio?

Si è obbligati a rivolgersi dal notaio per il trasferimento della sede solo:

  • per trasferimento sede legale da un Comune ad un altro Comune;
  • per modifica sede legale nell’ambito dello stesso Comune ma per le sole società aventi nell’atto costitutivo l’indirizzo completo della sede legale, (Via, numero civico e Comune).

Quando nell’atto è indicato l’indirizzo completo è opportuno consultare la guida operativa del Registro Imprese presso il quale la società è iscritta per verificare le varie disposizioni, modalità e documentazione richiesta in materia di trasferimento di sede. Le modalità e la documentazione possono differire a seconda della Camera di Commercio di appartenenza.

Trasferimento di sede legale e forma giuridica

La normativa sopra evidenziata, non ha valore solo per le società di capitali o cooperative, ma anche per le società di persone. Per tutte le tipologie di impresa vi è l’obbligo di comunicare il cambio di sede legate all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio di competenza, oltre agli enti INAIL e INPS in caso di posizioni aperte.
Oggi queste comunicazioni possono essere effettuate in un’unica segnalazione telematica al Registro delle Imprese (sistema ComUnica).

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