La totalizzazione contributi Inps sta ad indicare l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte i contributi previdenziali già versati.

Ricongiunzione e totalizzazione contributi: le differenze

Negli ultimi tempi si  è parlato per lo più di ricongiunzione contributi (si vedano i nostri articoli Ricongiunzione contributi finalmente gratuitaLegge di stabilità 2013. Gratuita la ricongiunzione contributi)

E a questo punto è opportuno fare qualche distinzione tra l’uno e l’altro istituto.

Mentre la ricongiunzione contributi, almeno inizialmente, era esclusivamente a titolo oneroso, la totalizzazione permette di cumulare contributi versati a casse e fondi diversi per maturare il diritto alla pensione in maniera gratuita. Inoltre, mentre la ricongiunzione contributi permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, assimilando completamente i contributi ricongiunti con quelli della cassa di destinazione, con la totalizzazione i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto determinano singole quote di pensione che sono calcolate secondo le differenti regole previste per quella o l’altra cassa.

Totalizzazione contributi, chi può chiederla

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita. Esercitano la facoltà prevista della totalizzazione dei contributi versati in modo da ottenere un unico trattamento previdenziale, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati.

 Pensione di vecchiaia

Con la totalizzazione dei contributi si può ottenere la pensione di vecchiaia, ovviamente rispettando i requisiti pensionistici previsti dal nostro regime e quindi per la pensione di vecchiaia, raggiungendo i 66 anni e 3 mesi per gli uomini e i 65 anni e 3 mesi per le donne e sempre rispettando l’anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni.

 Si può utilizzare l’istituto della totalizzazione dei contributi Inps anche per ottenere la pensione di inabilità, se il soggetto si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nel fondo pensionistico in cui è iscritto al momento in cui si verifica lo stato di inabilità.

Richiesta totalizzazione contributi

 La domanda deve essere presentata, dall’assicurato ovvero dal superstite avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Spetta poi all’Ente che riceve la domanda ad avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore,  indicati sulla domanda presentata dal lavoratore ovvero dai suoi familiari superstiti. In seguito spetta all’Ente  verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente. Una volta effettuata la verifica, spetta all’Inps erogare la pensione in regime di totalizzazione.

 Sulle pensioni concesse dopo la  totalizzazione dei periodi contributivi, viene applicata l’ordinaria tassazione Irpef come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi, nonché le  trattenute sindacali, mentre non operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo.