La legge di Bilancio 2020 prevede la sostituitone della cosiddetta Tosap e Cosap, le stesse verranno unificate in un nuovo canone, denominato “canone di concessione per l’occupazione delle   aree   e   degli   spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche   in   strutture   attrezzate”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Tosap e Cosap, cosa sono?

La Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) è un tributo che viene applicato per le occupazioni di qualsivoglia tipologia dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi.

Il Cosap (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) è un canone dovuto in caso di occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti.

Le differenze non sono poi cosi marcate, la più importante riguarda la natura delle stesse e la relativa disciplina giuridica: mentre la TOSAP è un’entrata tributaria, Il Cosap rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale; la TOSAP è da collocarsi, nel Titolo I “Entrate Tributarie”, mentre il COSAP nel Titolo III “Entrate Extratributarie.

 

Canone unico per il commercio su aree pubbliche in sostituzione di Tosap e Cosap

Ai sensi dell’articolo 1, comma 837 e successivi, Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Il canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosa), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti.

Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

 

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