Se si cambia azienda, il TFR come viene gestito? Vediamo cosa ha stabilito la COVIP (commissione di vigilanza dei fondi pensione).

Per il TFR ci sono due aspetti da considerare: il lavoratore, che finito il rapporto di lavoro gli viene erogato in forma di liquidazione il TFR, indipendentemente dalla forma contrattuale, e il datore di lavoro che assume un dipendente proveniente da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Secondo la COVIP, per i nuovi accantonamenti bisogna ricorrere alle procedure di destinazione – TFR, sono interessati a queste procedure il vecchio e il nuovo datore di lavoro, oltre al dipendente.

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Doveri del datore di lavoro e del dipendente

In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto in primo luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme dell’articolo 2120 del codice civile.

Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta. La predetta dichiarazione dovrà essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. A tal fine, si evidenzia l’esigenza che i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto.

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Lavoratore riassunto che, nei precedenti rapporti di lavor aveva optato per il mantenimento del TFR

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.

c., il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare

Il lavoratore che avesse scelto di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l’avvenuto esercizio del predetto diritto.

In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto, nell’ipotesi in esame il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto,  attraverso la compilazione del modello TFR2 allegato al decreto del Ministro del lavoro 30 gennaio 2007. Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro sei mesi dall’assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica e che non ha riscattato integralmente la posizione

Per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata, rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro

Modulo per i lavoratori assunti

La COVIP nella delibera in oggetto, fornisce il modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.

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Fonte: Delibera COVIP + Modulo