Buonasera, vorrei sapere se è possibile richiedere tutto il TFR maturato negli anni di lavoro e quello che si matura mese per mese di averlo in erogazione in busta tutti i mesi senza più lasciar…

L’anticipo del TFR – trattamento di fine rapporto- è disciplinato dall’’art. 2120 c.c., comma 6-11. La normativa stabilisce che il lavoratore può chiedere l’anticipo, se ha otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L’anticipo non può essere superiore al 70%.

L’anticipo, può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratto, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare le richieste dei lavoratori entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. Il lavoratore deve giustificare con motivazioni l’anticipo richiesto.

Quando l’anticipo del TFR è giustificato?

La richiesta di anticipo è giustificata nei seguenti casi:

  • necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Accordo tra le parti: datore di lavoro e lavoratore

E’ possibile istituire un accordo tra le parti, lo prevede lo stesso art. 2120 c.c. Tale misura consente al lavoratore di accordarsi con il datore di lavoro sull’anticipo a: “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.

L’accordo può prevedere anche che l’anticipo del TFR sia versato al lavoratore prima degli otto anni di servizio, per decisione del datore di lavoro, oppure può essere versato l’anticipo anche se non ci sono le motivazioni che lo giustificano.

Il datore di lavoro, può decidere di erogare l’anticipazione del TFR anche per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro.

Quota trattamento fine rapporto in busta paga: Qu.I.R.

TFR in busta paga Qu.I.R, termina il periodo sperimentale al 30 giugno 2018. Ricordiamo che il Qu.I.R. consente ai lavoratori dipendenti del settore privato di percepire mensilmente il TFR in busta paga, sottoponendolo a tassazione ordinaria.

Se non ci saranno proroghe da luglio 2018 si tornerà alla disciplina ordinaria, che prevede la possibilità di chiedere l’anticipazione del TFR solo in alcuni casi specifici e a determinate condizioni.

Per maggiori chiarimenti, consigliamo di consultare l’articolo: TFR in busta paga Qu.I.R, a luglio 2018 si ritorna alla disciplina ordinaria

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