Trattamento di fine rapporto più leggero per i lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro dal 31.12.2012

Tfr più leggero con la legge di stabilità 2013. I lavoratori dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro dal 31 dicembre 2012 avranno un trattamento di fine rapporto più leggero. Ancora misure di austerità in vista per i contribuenti italiani.

Tfr e la clausola di salvaguardia

La novità introdotta dalla legge di stabilità 2013 riguarda l’abrogazione del comma 9 dell’articolo 1 della legge n.

296 del 2006, ossia della clausola di salvaguardia che  è stata introdotta in merito al Tfr, onde evitare che aliquote e scaglioni influenzino il calcolo del trattamento di fine rapporto. La clausola di salvaguardia ha permesso fino a questo momento una tassazione del Tfr con aliquote più favorevoli per il lavoratore dipendente rispetto a quelle maturate nell’anno in cui è sorto il diritto a percepire il Tfr. In particolare, fino al 31 dicembre 2006, i redditi fino a 26mila euro erano sottoposti all’aliquota del 23 per cento. Dal 2007 invece il 23% si applica sui redditi fino a 15.000 e da 15.001 fino a 28.000 si applica il 27 per cento.

Calcolo Tfr nella legge di stabilità 2013

La legge di stabilità 2013 ha previsto che dal 1 gennaio prossimo si tornerà alle vecchie regole e per il calcolo del Tfr si farà riferimento alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nell’anno in cui matura il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto. Ciò significa in sostanza che per i rapporti di lavoro che cesseranno dal 31 dicembre 2012, la percentuale da applicare sul Tfr sarà  riferita alle aliquote ed agli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2013.

Tassazione altre somme percepite dal lavoratore

Ma oltre al Tfr,  le novità non finiscono qua. Il lavoratore dipendente che percepirà oltre al Tfr, anche un ulteriore somma come l’indennità sostitutiva del preavviso ( che spetta in particolare quando il dipendente, licenziato o dimissionario viene dispensato dal prestare il regolare periodo di preavviso), il patto di non concorrenza, le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, nonchè le somme e i valori percepiti a seguito di provvedimenti giudiziari o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche questa verrà tassata con la stessa aliquota del Tfr.