Liquidazione TFR dall’Inps, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno sono stata licenziata e in seguito l ‘azienda è fallita come devo fare per accedere al fondo di tesoreria Inps visto che una parte del mio tfr l’ho versato all’Inps.

Liquidazione TFR da Fondo Tesoreria INPS, come procedere con la domanda telematica

Prima di addentrarci nel quesito proposto, ricordiamo che l’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, gestito dall’Istituto per conto dello Stato con il “Fondo di Tesoreria INPS“, presso il quale devono necessariamente confluire, mensilmente, le quote di TFR maturate dai dipendenti di imprese con più di 50 lavoratori che non abbiano effettuato scelte alternative circa la destinazione del proprio TFR maturando.

A chi è rivolto il Fondo di Garanzia INPS

Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

Dal 1° luglio 1997, il beneficio si estende anche ai soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi.
Possono presentare domande anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – articolo 2122, codice civile) e i cessionari a titolo oneroso del TFR.

TFR, quando il pagamento può essere chiesto all’INPS?

Chi è escluso dal Fondo di Garanzia INPS

Sono esclusi dall’intervento del Fondo:

  • i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali ( TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri ( TFR pagato da CONSAP SpA);
  • i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all’ENPAIA e agli operai a tempo determinato;
  • i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni;
    i giornalisti professionisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall’INPGI.

Tredicesima e altre mensilità aggiuntive come vengono retribuite?

Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive (massimo tre ratei), nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.


Sono escluse, invece, l’indennità di preavviso, l’indennità per ferie non godute, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

Oltre al TFR anche interessi e rivalutazione

Unitamente al TFR vengono corrisposti gli interessi e la rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data di effettivo adempimento, mentre sui crediti di lavoro il termine per gli interessi e la rivalutazione decorre dalla data della domanda sino a quella di effettivo adempimento.
Le somme erogate dal Fondo di garanzia a titolo di TFR, crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a tassazione dall’Istituto, che è sostituto d’imposta ai sensi della vigente normativa fiscale.

TFR e ritenuta fiscale

Si ricorda che la ritenuta fiscale operata dall’Istituto ha carattere provvisorio, in quanto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, ha previsto che gli uffici finanziari riliquidino l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Pagamento della prestazione

Le prestazioni del Fondo di garanzia sono pagate presso lo sportello della banca convenzionata con INPS, indicata nella comunicazione di accoglimento dell’istanza, dietro presentazione di un documento di identità e dell’ IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale accreditare le somme.

Al momento del pagamento il lavoratore deve rilasciare quietanza.
Se il lavoratore è impossibilitato a recarsi personalmente a riscuotere, deve conferire procura speciale all’incasso, in cui sia espressamente previsto il potere del procuratore di rilasciare quietanza.

Come fare la Domanda del TFR dal Fondo Garanzia Inps

Dal 1° aprile 2012 le domande possono essere presentate online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Le domande vengono indirizzate direttamente alla struttura territoriale competente individuata sulla base della residenza dichiarata dal lavoratore.

La documentazione può essere allegata alla domanda online, facendo eccezione per l’originale del titolo esecutivo, è possibile in questo caso presentare la dichiarazione di conformità agli originali dei documenti allegati.

Se la domanda viene inoltrata da un patronato o dal legale, è necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore e il mandato di assistenza e rappresentanza.

Liquidazione TFR: documenti d’allegare alla domanda

In caso di fallimentoamministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare alla domanda:

  • la copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto). La documentazione non è necessaria se il responsabile della procedura concorsuale o la cancelleria del tribunale abbiano provveduto a trasmettere all’INPS una copia in formato digitale;
  • la dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’articolo 98, Legge Fallimentare. Dal 21 marzo 2014 la dichiarazione è integrata nella domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia;
  • il modello SR52 (SR52_TFR_CL-BIS), debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale. In caso di comprovato rifiuto di compilazione da parte del responsabile della procedura di concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione dovranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione (come l’istanza di ammissione al passivo completa di documentazione) e del modello SR54 (SR54_TFR_CL);
  • la copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione;
    la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione. Da allegare sempre se con l’accertamento del credito è stato chiesto l’accertamento della natura subordinata dal rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro insolvente.

Si consiglia di allegare anche il modello SR 163 (Modulo_6573 ), senza questo modulo, opportunamente compilato e firmato dalla propria banca, il pagamento non verrà effettuato.

TFR Inps, come controllare se è avvenuto il pagamento? | La Redazione risponde

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