Con un messaggio numero 1627 di ieri, 15 aprile 2020, l’Inps ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle istruzioni per la domanda telematica del TFR e dei crediti di lavoro più in generale. I chiarimenti riguardano più in particolare i documenti da allegare alla domanda e il termine per la riscossione delle prestazioni. Il messaggio va dunque ad integrare le due comunicazioni precedenti sul tfr e i crediti di lavoro.

TFR: quali documenti vanno allegati alla domanda

Da maggio 2016 il servizio Inps per fare domanda di Fondo di garanzia, è stato integrato con una nuova funzione per allegare i documenti necessari.

Nel messaggio in analisi l’Ente specifica che la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda e sulla base del quale è stata avviata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che assiste il lavoratore.

In merito alla documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia da parte dei cessionari del credito per TFR del lavoratore si chiarisce che “nella domanda telematica è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito”.

In altre parole il modulo “SR131”:

  • non va allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo;
  • può essere caricato online qualora il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non accerti in modo netto ed inequivocabile la quota di TFR che spetta allo stesso cessionario.

Scadenza per la domanda del TFR online

Il termine per la domanda è fissato al 31 luglio. In merito alle tempistiche, inoltre , l’Istituto chiarisce che, allo scopo di garantire a tutti i beneficiari di riscuotere le prestazioni liquidate nel modo più snello possibile, se il termine di 60 giorni fissato dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici dovesse scadere nel perdurare dello stato di emergenza sanitaria per il coronavirus, le Strutture territoriali d’accordo con la filiale della banca convenzionata, possono prorogare il termine fino al 31 luglio, quindi alla fine dei 6 mesi indicati.

La comunicazione si chiude con un’ultima precisazione sul TFR: “Si evidenzia che l’articolo 34 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione di diritto nel periodo 23 febbraio – 1° giugno 2020 dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, ivi comprese anche le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (TFR e ultime tre mensilità)”.