Trattamento di fine rapporto – TFR non pagato cosa fare e quali sono i tempi di prescrizione per la richiesta di pagamento, analizziamo il quesito di un nostro lettore.

TFR non pagato: me lo devo dimenticare?

Salve vorrei delle informazioni, nel 2017 ho lavorato per un’azienda, i primi mesi in nero, poi mi ha fatto un contratto per 40 giorni di lavoro, contratto part time (anche se in realtà facevo 10 ore di lavoro e la paga era un quarto del mensile della busta paga) e poi mi ha collocato.

Perché non poteva pagare tante tasse.

Per bisogno ho continuato a lavorare per qualche altro mese, ma poi sono andata via (non mi stava bene che dovevo ancora lavorare senza avere nessun diritto ed essere sottopagata).
Lo scorso mese ho richiesto il CUD per fare il modello idee, e nel CUD cui è riportato il TFR di quei 40 giorni di messa in regola, ma che io non ho mai percepito.

Ho chiamato la segretaria dicendo di voler quel TFR riportato nel CUD e mi risponde: ma ci pensi dopo 2 anni?

Io rispondo che se io avessi avuto il CUD prima, glieli avrei chiesti prima. E lei mi liquida dicendomi che il mio ex datore di lavoro non me li darà quei soldi, perché tanto prima l’azienda era cooperativa, e che ora è diventata sul. Quindi non potevo fare nulla.

Ho chiesto di poter parlare con il titolare ma non ha voluto ne darmi il numero di cellulare, ne passarmelo nella linea interna.

Quello che mi chiedo io, devo davvero scordarmi di quei soldi, essendo aver cambiato ragione sociale,
O mi spettano comunque? Come posso è devo muovermi? Grazie per la vostra attenzione.

TFR: prescrizione

Lei non deve dimenticarsi niente, il TFR maturato le deve essere pagato è un suo diritto. I termini di prescrizione sono disciplinati dalla legge n.

297 del 1982. Questa legge disciplina che il pagamento del trattamento di fine rapporto è obbligatorio per il datore di lavoro, che deve liquidare la somma spettante al dipendente entro una specifica scadenza. I termini di pagamento variano a seconda dei CCNL da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 45 giorni.

Se il datore di lavoro non paga entro tali termini stabiliti dal CCNL, ha l’obbligo del versamento della somma gravata dagli interessi di mora. Il TFR si prescrive dopo 5 anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (’art. 2948, comma 5, c.c.).

Il TFR si prescrive entro 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro quanto sia riconosciuto da una sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 c.c.).

Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato del lavoro, può rivolgersi anche ad un patronato, loro potranno consigliarla.

Se l’azienda ha chiuso per fallimento, è possibile accedere al fondo Inps. Consiglio di leggere: TFR e contributi, se l’azienda è fallita cosa fare?

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