Il TFR o trattamento di fine rapporto (vecchia “indennità di anzianità”) rappresenta un premio per la fine della carriera lavorativa. Detto anche buona uscita, il Tfr è accantonato mensilmente da ogni lavoratore dipendente. E costituisce un tesoretto liquidato al termine del rapporto di lavoro.

Le quote maturate sono accantonate periodicamente dal datore di lavoro e si rivalutano nel tempo in base all’inflazione. Il TFR ha natura retributiva differita e previdenziale. Nel senso che è stato istituito per assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione qualora perda il lavoro.

In aggiunta alla Naspi.

La rivalutazione del TFR

Ma come si rivaluta nel tempo il TFR? Allo scopo la legge prevede che sia applicato al montante accantonato presso il datore di lavoro un coefficiente mensile di rivalutazione. Cioè una percentuale utilizzata per incrementare (e quindi rivalutare) il fondo TFR accantonato fino all’anno precedente.

Tale sistema di calcolo viene introdotto per la prima volta con la legge numero 297 del 1982 in riforma all’articolo 2120 del Codice Civile. Da allora, le quote di TFR di ogni singolo lavoratore crescono come se le somme fossero depositate su un libretto postale.

Più nel dettaglio, per calcolare la rivalutazione in un determinato mese si calcola il 75% della variazione dell’indice Istat FOI rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente e si somma il risultato ad un tasso fisso stabilito per legge nella misura dell’1,5%, ottenendo così il “tasso di rivalutazione annuale del TFR“.

Poiché il tasso dell’1,5% è annuale, si rapporta al numero di mesi trascorsi dall’inizio dell’anno. La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all’anno precedente, per cui al TFR maturato nell’ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

Il trattamento fiscale e anticipazione

Anche la rivalutazione del TFR, o meglio, del fondo TFR, è soggetta a tassazione che è cambiata nel corso del tempo.

A partire dal 2001 sulla rivalutazione si applica un’aliquota fissa dell’11% innalzata poi al 17% per le rivalutazioni dei trattamenti decorrenti dal 1 gennaio 2015. In questo caso la rivalutazione incrementa sempre il fondo TFR ma, essendo tassata separatamente, non confluisce nella base imponibile.

La legge prevede anche che il TFR possa essere erogato anticipatamente in parte dopo 8 anni di lavoro continuativo presso lo stesso datore. La percentuale massima anticipabile per una sola volta è pari al 70% del montante accumulato al fine di sostenere:

  • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • spese da sostenere durante il congedo parentale;
  • spese da sostenere per la formazione del lavoratore.