Abbiamo parlato abbondantemente in merito al testamento, a come può essere redatto, alla validità del testamento olografo, ma ora vorremmo spiegare, al riguardo, se un testamento, invece che scritto, è valido se redatto registrando la propria voce.

Il testamento “fai da te”quello olografo che deve essere scritto di proprio pugno dal testatore, datato e firmato alla fine delle disposizioni. Questi sono gli elementi per renderlo valido, pena la nullità. Altrimenti il testamento può essere redatto di fronte ad un notaio.

Qualisasi altra forma di testamento è considerata dal nostro ordinamento illegittima. L’attuale legge, quindi, non rende valido un testamento registrato su un file audio dalla voce del testatore, anche se viene specificato luogo e data in cui la registrazione è effettuata. In questo caso, infatti, manca uno degli elementi fondamentali per rendere valido il testamento: la firma di chi detta le sue ultme volontà. Nessuna norma attuale, infatti, riconosce come valido un testamento dettato dal testaotre su un file registrato.

Il testamento, tra l’altro, non è valido neanche se viene dettato ad un parente o scritto con computer o macchina da scrivere. Non è valido un testamento mandato per mail o su un file word poi stampato e firmato.

Il testamento deve essere fatto non con mezzi tecnologici, quindi, ma utilizzando la classica carta e penna dandolo e firmandolo.  Si ricorda, a tal proposito, che un testamento non è valido se non è l’originale, quindi le copie, anche se conformi all’originale, sono illegittime.Se il testatore vuole più copie di uno stesso testamento deve realizzarne tante quante ne vuole scrivendole di proprio pugno e datandole e firmandole ognuna.