L’art. 587 del codice civile definisce il  Testamento nel modo seguente: “il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Le prerogative importanti del fare testamento, garantite dalla legge, sono la revocabilità e la libertà. La revocabilità: il testamento può essere revocato in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione. La libertà: il  testamento dà la possibilità di disporre dei propri beni anche dopo la morte, l’atto è valido sin dal momento della sua redazione, ma sarà efficace solo dopo la morte del testatore, è in questo senso che deve intendersi l’espressione “mortis causa” .

La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano:

  • Patti di successione, ogni disposizione successoria contenuta in contratti o legata a disposizioni successorie di altri è nulla;
  • Testamento congiunto, atto unico con il quale due persone dispongono i loro beni in favore di un terzo;
  • Testamento reciproco, atto unico con il quale due persone dispongono dei propri beni l’uno a favore dell’altro.

Nelle prossime pagine vedremo quali sono le diverse forme di testamento e come la clausola di diseredazione possa escludere dalla successione un erede legittimo. Il testamento è un atto personale e non può essere redatto da terze persone,  da un familiare o da un rappresentante. Il nostro ordinamento giuridico prevede quattro forme di testamento:

  • Testamento olografo: è la forma più semplice, per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le proprie volontà, datarlo e sottoscriverlo.
  • Testamento pubblico:  viene sottoscritto davanti ad un Notaio e due testimoni, il Notaio metterà per iscritto le volontà dichiarate.
  • Testamento segreto: è poco frequente, si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Il Notaio riceve il testamento che può essere sigillato dal Notaio o dallo stesso testatore.
  • Testamenti speciali: si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. Questa forma di testamento prevede delle semplificazione, ma la loro validità è limitata.

Testamento  e clausola di diseredazione

Il nostro codice civile ha acconsentito ad un concetto più ampio di testamento, infatti esso può contenere qualsiasi disposizione di ultima volontà, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, sia di carattere positivo che di carattere negativo.

Questo significa che il testatore può, ad esempio, stabilire un esecutore testamentario o riconoscere nel  testamento un figlio naturale. In riguardo le disposizione di carattere negativo, come ad esempio la clausola di diseredazione, il testatore  dichiara di escludere un erede dalla propria successione. Il testamento è valido anche se contiene la sola  clausola di diseredazione senza nessuna attribuzione di beni, lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 8352 del 25 maggio 2012, che ha cambiato l’orientamento dalle precedenti decisioni. La sentenza chiarisce che se il testatore ha manifestato la volontà di escludere qualcuno dalla sua successione, abbia implicitamente inteso di lasciare i beni ad altri soggetti e quindi il testamento deve essere considerato valido.   Di conseguenza per diseredare una persona dal testamento, non occorre procedere all’attribuzione dei beni ad altre persone.

Clausola di diseredazione

La  clausola di diseredazione, aggiunge un atto dispositivo delle volontà del testatore, costituendo manifestazione di un regolamento di rapporti patrimoniali,  che può inserirsi nel contenuto tipico del testamento. In effetti, il testatore, sottraendo il diseredato dal quadro dei successibili, restringe la successione legittima ai non esclusi, orienta la destinazione del  post mortem del proprio patrimonio. La Suprema Corte, ha ribadito che il testamento con la  clausola di diseredazione è ritenuto valido anche se tale clausola colpisce i legittimari. Pur lasciando valida la clausola destitutiva, secondo quale i legittimari, essendo titolari di una quota di patrimonio,non potrebbero essere esclusi dalla successione per diseredazione.

Una disposizione testamentaria volta a diseredare un legittimario non è ritenuta valida ed efficace nel nostro ordinamento giurisprudenziale, e nemmeno nella più recente sentenza n. 8352 del 25 maggio 2012. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Tuttavia, se un testamento con la  clausola di diseredazione nei confronti di un legittimario, viene considerato valido, la tutela più adeguata, per i soggetti legittimari diseredati, è quella di agire in riduzione ai sensi dell’art. 553 e ss.cc., entro il termine di prescrizione di dieci anni, per garantirsi la quota di legittimità. Ma nel caso in cui il  legittimario diseredato accetti e rispetti la volontà del de cujus, e lasci trascorrere il termine in cui agire in riduzione, il testamento diventa inattaccabile anche nella clausola diseredativa.