L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 551 del 18 novembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alla decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di terreni da parte di imprenditori agricoli professionali. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

Il contribuente istante dichiara di aver acquistato nel 2018, in qualità di imprenditore agricolo professionale, dei terreni agricoli fruendo del pagamento dell’imposta di registro con aliquota all’1 per cento, e che, a seguito delle difficoltà del mercato agroalimentare, si trova ora costretto a rivendere i suddetti terreni.

Per questo motivo, chiede all’Agenzia delle Entrate se in caso di vendita dei terreni prima del decorso dei 5 anni cui consegue la decadenza dall’agevolazione, è da ritenersi corretta l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 9 per cento.

Decadenza dai benefici

L’Agenzia delle Entrate risponde con esito positivo al quesito del contribuente.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina:

“gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. (…). I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.

Se invece i terreni agricoli e le relative pertinenze vengono acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15 per cento.

Ma attenzione, l’Agenzia delle Entrate, citando alcuni documenti di prassi, chiarisce che un trasferimento di questo tipo, in assenza della richiesta di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9% prevista per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”.

L’aliquota del 9%, conclude l’Agenzia, si applica sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni, sia in quella di decadenza dai benefici per la cessione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.

Tale decadenza, infatti, non determina un cambio di qualifica del venditore, che resta comunque imprenditore agricolo professionale.

Articoli correlati

Decreto Ristori: Esonero contributivo per le aziende appartenenti alle filiere agricole, pesca, vino e birra

Esonero contributivo 2020 per lavoratori agricoli al via, come fare domanda