Anche gli atti successivi al primo saranno notificati al contribuente, eventualmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e conterranno, al pari dell’accertamento esecutivo, l’intimazione ad adempiere; nello specifico si tratta dei casi di rideterminazione degli importi dovuti in base agli “accertamenti esecutivi”, anche nel caso di residui importi dovuti al netto dei versamenti già effettuati, dei casi di rideterminazione delle somme dovute a seguito di sentenza ex art. 68, D.Lgs. 546/92 – riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo – e dei casi di rideterminazione delle sanzioni ex art.

19, D.Lgs. 472/97 – riscossione frazionata delle sanzioni dovute a seguito di sentenza. La norma prevede che l’avviso di accertamento, per poter essere considerato “esecutivo”, deve contenere la formula esecutiva espressa dell’intimazione ad adempiere entro il termine di proposizione del ricorso all’obbligo di pagamento degli importi indicati ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 15 del D.P.R. 602/73.

 

RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO ESECUTIVO: L’ABROGAZIONE HA IL SAPORE DI VESSAZIONE

Oltre a tale obbligo, l’avviso deve contenere l’avvertimento espresso che – in caso di mancato pagamento entro il predetto termine – decorsi ulteriori 30 giorni la riscossione delle somme richieste è  affidata in carico agli agenti della riscossione.

Una delle conseguenze più spiacevoli della nuova disposizione è che il contribuente non potrà più richiedere la rateazione delle somme dovute entro l’ordinario termine di pagamento di 60 giorni dalla notifica dell’atto. In precedenza, infatti, il contribuente che riceveva la notifica della cartella di pagamento per le somme a titolo provvisorio ex art 15 D.P.R. 602/73, poteva presentare fin dal giorno della notifica istanza di rateazione all’Agente della riscossione, con evidente risparmio di oneri di riscossione. L’attuale normativa, invece, non consente tale opzione; il contribuente, infatti, potrà presentare istanza di rateazione all’Agente della riscossione soltanto decorso il sessantesimo giorno, cioè soltanto dopo che tecnicamente è diventato moroso.

A ciò consegue che, nonostante l’Agente della riscossione ancora non sia intervenuto perché, essendo nei 30 giorni successivi ai primi 60 dalla notifica dell’atto, non vi è ancora stato l’affidamento in carico delle somme da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà addebitato un aggio nella misura del 9% al contribuente, oltre agli interessi di mora.

E’ auspicabile che tale lacuna normativa venga rimossa quanto prima perché profondamente ingiusta e vessatoria nei confronti dei contribuenti che vorrebbero iniziare a pagare, seppur frazionatamente. Altro profilo di censura è rinvenibile nel fatto che vi è una immotivata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti cui è notificato un avviso di accertamento “vecchia maniera”7, cioè non esecutivo, perché questi riceveranno la classica cartella di pagamento e potranno presentare istanza di rateazione fin dal primo giorno.

 

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Accertamento esecutivo: nuova procedura riscossione

La tutela del contribuente nell’accertamento esecutivo

Avviso accertamento esecutivo: termini nuova normativa