Il termine omosessuale usato verso un’altra persona, non è offensivo e non viene considerato reato di diffamazione. A chiarirlo la sentenza della Corte di Cassazione del 29 novembre 2016 n. 50659, che ha esaminato un caso interessante che riguardava la condotta tipica della diffamazione nell’offendere la reputazione di una persona.

Termine omosessuale e reato di diffamazione

Vediamo cosa stabilisce il reato di diffamazione:

  • il reato di diffamazione secondo l’art. 595 c.p., stabilisce che chi offende l’altrui reputazione in assenza della persona offesa, ed in presenza di almeno due persone. La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a 1032,91 euro.

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione il termine omosessuale: “assume un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell’uso comune. Inoltre, gli ‘ermellini’ escludono che la mera attribuzione della qualità di omosessuale, attinente alle preferenze sessuali dell’individuo, abbia di per sé carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell’evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività.

Quindi, i Giudici concludono ribadendo che il termine omosessuale e non deve ritenersi offensivo,anche se viene scritto o pronunciato con l’intento denigratorio.