Si avvicina la scadenza del pagamento delle imposte anche per chi ha case all’estero. Entro il 2 dicembre bisogna infatti versare le relative tasse (IVIE) relative agli immobili detenuti all’estro e dichiarati con il quadro RW del modello Unico.

Come recita la legge, i residenti in Italia che detengono immobili all’estero devono dichiararlo all’Agenzia delle Entrate. Per costoro le imposte sono le stesse che il fisco applica in Italia e per le quali si fa riferimento alle rendite catastali.

Per le case all’estero, invece, deve essere il contribuente a provvedervi utilizzando il modello F24.

La dichiarazione degli immobili e il Quadro RW

Pertanto le persone fisiche dovranno dichiarare a mezzo quadro RW del modello Unico della dichiarazione dei redditi tutti gli immobili posseduti all’estero e, qualora abbiano prodotto redditi da affitto, versare le relative imposte. Sempre a mezzo quadro RW, quindi, dovranno essere riportati i guadagni (rendite) e in caso di cessione dell’immobile con profitto (capital gain) occorrerà calcolare e versare la relativa imposta.

Che cos’è l’IVIE e quanto si paga

L’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) è quindi per definizione l’imposta che le persone fisiche residenti in Italia devono pagare allo Stato. Entrata in vigore nel 2012 con il governo Monti, riguarda tutti i beni immobili acquistati e posseduti direttamente o indirettamente all’estero. Il valore su cui calcolare l’imposta, per i Paesi Ue, è quello catastale estero. In mancanza di tale dato, si fa riferimento al costo di acquisto e, in assenza anche di questo, al valore di mercato. L’aliquota ordinaria è pari allo 0,76 per cento. Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo dell’imposta non supera i 200 euro. L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili, non di lusso, adibiti ad abitazione principale, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta lorda 200 euro.

L’IVIE va pagata il 30 novembre di ogni anno, ma può essere rateizzata in due tranches: una il 30 novembre come acconto e l’altra il 30 giugno dell’anno successivo a saldo. Il codice da utilizzare sul modello F24 per pagare l’IVIE è il “4041” per le persone fisiche, “4042” per le società, “4044” prima rata per persone fisiche, “4045” seconda rata o unica soluzione e “4046” acconto per le società. In base al DL 124 del 2019, è previsto per quest’anno uno sconto del 10% a novembre, come per l’ISA e altre imposte. L’IVIE potrà quindi essere versata nella misura del 40% come acconto o del 90% per chi versa in unica rata.

Le sanzioni

Un aspetto molto importante relativo alla compilazione del quadro RW per i redditi all’estero è legato al regime sanzionatorio nel momento in cui il quadro non sia compilato ovvero sia compilato con valori più bassi di quelli corretti. In proposito va ricordato che oggi lo scambio delle informazioni fiscali con i paesi esteri “white list” avviene in automatico nell’ambito del monitoraggio delle attività fiscali. Pertanto, amministrazioni estere comunicano al fisco italiano tutte le attività immobiliari detenute dal contribuente in maniera dettagliata.

Casi di esenzione

Quindi, se non viene compilato il quadro RW, l’Agenzia delle Entrate applicherà al contribuente una sanzione per violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Multa che viene raddoppiata qualora le attività immobiliari siano detenute in Paesi black list (paradisi fiscali) che non applicano ancora l’attività di monitoraggio automatico ma che comunque comunicano i dati al fisco italiano in via non automatica.