Tassazione produttività con l’imposta sostituiva agevolata al 10% oggetto di chiarimenti, soprattutto per l’imposta sostitutiva, da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11 del 30 aprile 2013.

 Circolare Agenzia Entrate n. 11/E

 Il documento di prassi in questione ricorda come la legge n. 228 del 2012 ha prorogato per il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro e con il DPCM del 22 gennaio 2013 sono state definite le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2013.

 Tassazione produttività, l’imposta sostitutiva

 Si prevede in particolare l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 10% sulla retribuzione di produttività, nei limiti di euro 2.500 lordi, per i soggetti che nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 40.000.

 Limite reddituale

 Come emerge il primo limite per l’accesso al regime agevolato della detassazione produttività è che il beneficiario abbia conseguito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000. Per verificare questa soglia di 40mila euro per l’anno 2012, rileva l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come le pensioni e gli assegni ad esse equiparate, conseguiti dal soggetto nell’anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 93 del 2008. Ai fini della verifica in questione deve essere altresì considerato il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad una attività di lavoro svolta all’estero.  L’imposta sostitutiva al 10% spetta anche ai lavoratori dipendenti che nel 2012 non hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o che nel medesimo anno non hanno conseguito alcun reddito. Risulta irrilevante, al fine dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in esame, l’eventuale superamento nell’anno 2013 della soglia di euro 40.000.

 Limite alla retribuzione

 Altra condizione per l’applicazione del regime agevolato riguarda il limite della retribuzione di produttività che non deve superare i 2.500 euro lordi nel corso dell’anno 2013. A tal proposito  si considerano percepite nel periodo d’imposta 2013 le somme corrisposte fino al 12 gennaio 2014.

 Imposta tassazione produttività

 L’agevolazione si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi per l’anno 2013 e, quindi, detto limite reddituale deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento applicata dal sostituto di imposta. La ritenuta del 10 per cento deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Così per il calcolo del limite massimo di 2.500 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto di imposta  che applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno 2012. Se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva al 10%, non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013, spetta al lavoratore comunicare in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012.

 Gli adempimenti del lavoratore

 In particolare il lavoratore dipendente deve comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui:

– nel corso del 2012, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di euro 40.000 di reddito da lavoro dipendente;

– nel corso del 2013 abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro 2.500 prestabilito dalla norma.

Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il sostituto deve altresì indicare nel CUD la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

 Rinuncia al regime agevolato

 Resta fermo che il lavoratore possa, pure nei casi in cui il sostituto d’imposta sia direttamente tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, rinunciare al regime sostitutivo. In tal caso deve fare apposita istanza scritta al proprio datore di lavoro. A seguito della rinuncia del lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria. Se invece manca la rinuncia espressa, il sostituto di imposta procede all’applicazione dell’imposta sostitutiva.