Buongiorno,
La tassazione agevolata al 15% delle anticipazioni è applicata anche se non si partecipa a forme pensionistiche complementari e se il TFR è in azienda?
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti. 

La tassazione agevolata dell’anticipo TFR al 15% è applicata soltanto ai fondi pensione, per la parte che non ha subito ancora tassazione, in caso di richiesta per spese mediche. Tale tassazione, inoltre, scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza nel fondo di previdenza complementare fino ad un minimo del 9%.

In alternativa, sempre per quel che riguarda i fondi pensione, l’aliquota è del 23%. Le aliquote, in ogni caso, si applicano non tutta la somma svincolata ma solo sulla parte imponibile.

Per quanto riguarda, invece, il TFR lasciato in azienda (o al datore di lavoro), la tassazione dell’anticipo del TFR è disciplinata dall’articolo 17 del TUIR che prevede una tassazione separata.

Il principio generale prevede che il reddito prodotto in più anni non può essere tassato con aliquote di riferimento nell’anno in cui è stato incassato, bensì con un’aliquota media.

Per capire come funziona, quindi, la tassazione dell’anticipo del TFR bisogna prendere in considerazione:

  • Il numero di anni e l’anzianità di servizio
  • Le aliquote Irpef relative agli anni in oggetto di calcolo.

La tassazione dell’anticipo del TFR è leggermente inferiore, quindi, rispetto a quella in vigore. Una volta ottenuto il TFR netto da imposte, però, l’Agenzia delle Entrate lo ricalcola in base all’aliquota media degli ultimi 5 anni di lavoro, chiedendo la differenza nel caso l’imposta versata risulti inferiore a quella dovuta.

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