Dopo la pubblicazione della Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023, è completo il quadro della nuova tassa sulle mance con aliquota del 5%.
Parliamo della nuova imposta sostituiva che il legislatore ha voluto stabilire (invece, di quella ordinaria) per le erogazioni in denaro elargite ai lavoratori dipendenti del settore ristorazione e altre strutture ricettive (camerieri, chef, ecc.).

Questa tassazione al 5% sulle mance è prevista dai commi da 58 a 62 della manovra di bilancio 2023. Ai sensi di questi commi, le mance sono considerate (ai sensi anche dell’art. 51 del TUIR) reddito da lavoro dipendente.

Concorrono, quindi, a formare questa tipologia di reddito. Pertanto, soggette a tassazione IRPEF e addizionali regionale e comunale. La legge di bilancio 2023 prevede adesso un regime di tassazione favorevole. Un’imposta sostitutiva con aliquota del 5%.

La tassa sulle mance al 5% è primaria

La tassa sulle mance 5% diviene il regime di imposizione fiscale primario. Nel senso che le mance saranno tassate con aliquota sostitutiva 5%. Se, invece, il lavoratore vuole la tassazione ordinaria IRPEF deve dirlo espressamente al proprio datore di lavoro.

Se il datore di lavoro non riceve per iscritto la rinuncia, questi procederà a pagare le mance già decurtate dell’imposta sostitutiva. Quindi, è il datore di lavoro a fare la trattenuta e poi versare la tassa sulle mance con i codici tributi della Risoluzione n. 16/E del 2023.

Rinunciare a questo tipo di tassazione però potrebbe non sempre convenire. È vero, infatti, che l’aliquota è vantaggiosa, ma avere la tassazione sostitutiva significa che su tale imposta non si possono far valere le detrazioni fiscali (ad esempio spese sanitarie, interessi mutuo abitazione principale, ecc.).

Occorre, quindi, bel valutare la convenienza.

I requisiti pe avere l’imposta al 5% sulle mance

La tassa sulle mance 5% la possono avere solo i lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro. Inoltre, si può applicare entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente.

Esempio

Il sig. Giuseppe è chef e nel 2022 ha conseguito un reddito dal suo lavoro pari a 25.000 euro. Nel 2023 consegue mance per 6.500 euro. In questo caso, per le tasse sulle mance si potrà applicare l’imposta sostitutiva del 5% solo fino a 6.250 euro, ossia il 25% di 25.000 euro. Gli altri 250 euro saranno assoggettati ad IRPEF.

Una cosa però bisogna considerarla. Anche se le mance saranno tassate con imposta sostitutiva, esse saranno considerate ai fini del calcolo del reddito complessivo del contribuente. Quindi, del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Le mance, invece, non concorreranno ai fini del calcolo della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).