Cambio di rotta per il giudice tributario grossetano: la Tarsu 2010 è legittima, nonnostante il vuoto normativo

Tarsu 2010 illegittima. O anche no. A pochi mesi di distanza, il giudice di Grosseto cambia idea sulla legittimità della tassa rifiuti solidi urbani, la tassa sull’immondizia, relativa al 2010. Un cambio di rotta non da poco, considerando che la prima sentenza secondo cui la Tarsu 2010 era illegittima per mancanza di proroga, poteva fare da fondamento al diritto al ricorso per i contribuenti.

 Tarsu 2010 illegittima: la prima sentenza

 Per ricapitolare la questione, la Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con la sentenza n. 124 del 19 aprile 2012, aveva avuto modo di stabilite che la Tarsu, la tassa rifiuti solidi urbani, per il 2012 sarebbe illegittima perché priva della proroga della relativa disciplina. In sostanza il regime transitorio in relazione all’applicazione della Tarsu è decaduto a far data dal 1° gennaio 2010, così, il giudice tributario grossetano ha sancito che per l’anno 2010 l’applicazione, e quindi per i contribuenti il versamento, della tassa rifiuti solidi urbani è stata illegittima, visto che nessun provvedimento di legge ha stabilito la proroga del regime transitorio. ( Per maggio dettagli si veda il nostro articolo Tarsu, pagamento non dovuto per il 2010).

Tarsu 2010 legittima: l’ultima pronuncia

Ebbene le cose cambiano con la sentenza di qualche giorno fa, sempre del giudice tributario grossetano, secondo cui la questione della legittimità o meno della Tarsu 2010 sarebbe risolta dall’introduzione delle disposizioni recate dall’art. 14, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, il decreto sul federalismo municipale, in base alle quali “ sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale ( la Tia per intenderci)”.

Ebbene, secondo la Ctp grossetano l’applicazione della Tarsu per il 2010 sarebbe legittima visto che il decreto sul federalismo municipale consente ai comuni di continuare ad applicare i regolamenti adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale”.

In sostanza il giudice ha cambiato idea e  nonostante manchi una disciplina normativa che istituisca la tassa rifiuti solidi urbani per il 2010, considerata l’intervenuta abrogazione della Tarsu, considerata legittima l’applicazione della tassa immondizia.