La Tari sulle pertinenze è sempre dovuta, anche se i locali sono privi di allacciamento alla rete elettrica. A stabilirlo è la Corte di Cassazione in una recente sentenza, la numero 23058 del 17 settembre 2019, che pone fine a ogni dubbio sul fatto che la tassa rifiuti debba essere pagata anche da chi possiede cantine, solai o box non allacciati alla rete elettrica o a utenze in generale che ne presuppongono il mancato utilizzo.

Molti Comuni finora non hanno applicato la Tari alle pertinenze il cui proprietario o locatario segnalava all’ufficio tributi l’inutilizzo dei locali fornendo prova di mancato allacciamento alla rete elettrica, elemento ritenuto dalle amministrazioni determinante per il pagamento della tassa rifiuti.

Fatto in sé che, però, non preclude all’utilizzo dei locali e quindi della produzione di rifiuti da smaltire da parte del proprietario o locatario. L’Anci ha più volte ribadito il concetto facendo notare quale mancato introito ne deriva ai Comuni che non potevano applicare l’imposta sulla base della semplice dichiarazione dell’utilizzatore che adduceva come prova l’assenza di rete elettrica nella pertinenza.

Tari dovuta sulle pertinenze prive di energia elettrica

Per i giudici della Suprema Corte cade quindi il principio secondo il quale se la pertinenza (cantina, solaio o box) è priva di rete elettrica e delle utenze in generale si ha il diritto all’esonero dal pagamento della Tari. Il fatto che la pertinenza dell’abitazione principale si priva o meno di utenze non è rilevate ai fini dell’esonero del pagamento della tassa poiché detti locali sono considerati aree passibili di produzione di rifiuti in via presuntiva di una casa abitata. Per i giudici, infatti, i locali possono essere utilizzati per le finalità a cui sono destinati anche senza il bisogno di energia elettrica o illuminazione. Si pensi, ad esempio, a un garage che viene utilizzato solo nelle ore diurne o a un solaio adeguatamente illuminato dalla luce del giorno.

Tari sulle pertinenze, casi di esonero

La decisione della Corte non va interpretata, tuttavia, in senso assoluto. Poiché il presupposto su cui si basa il pagamento della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte adibite a qualsiasi uso che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani, va dimostrato che tali aree producono rifiuti. O, al contrario per usufruire dell’esonero, che non li producono. Così se una casa di abitazione principale risultata disabitata si presume che anche che le sue pertinenze lo siano, pertanto sussiste il diritto a non pagare la Tari. Viceversa, se la casa è abitata, anche le sue pertinenze, benchè prive di allacciamento alla rete elettrica, sono soggette ad imposta. Casi più particolari riguardano, poi, l’inagibilità delle pertinenze per le quali la Tari non è dovuta.

Inutilizzo delle pertinenze

Tuttavia, affinchè la casa risulti disabitata, i Comuni verificheranno essenzialmente che non vi siano persone domiciliate o residenti, oltre al fatto che i locali debbono essere privi di arredi e che non vi siano allacciate utenze, quali luce, gas, acqua o telefono. Allo scopo, il Comune, tramite propri incaricati dell’ufficio tecnico o la polizia municipale potrà effettuare dei sopralluoghi per verificare a tutti gli effetti la sussistenza dei requisiti per l’esonero dal pagamento della Tari tenendo sotto controllo periodicamente, tramite gli uffici demografici, ogni variazione di residenza del luogo ispezionato.