La sentenza della CTP di Roma n.16338/2014 conferma le esenzioni dal pagamento della Tari per uffici e magazzini di imprese terziarie con sistema di rifiuti auto smaltiti. La Commissione tributaria provinciale della capitale ha quindi approvato quindi il ricorso contro l’avviso di pagamento inviato dal Comune dichiarandolo nullo.   Ad opporsi alla cartella era stata un’impresa che disponeva appunto di unità immobiliari destinate a uso ufficio e magazzino in locazione, a servizio di un’area produttiva di rifiuti terziari autosmaltiti al 100%.

Sussistendone i requisiti quindi aveva presentato regolare domanda di esenzione per la tassa rifiuti ma l’ente locale non aveva né accolto né rifiutato la richiesta e si era limitato ad ignorarla emettendo l’avviso di pagamento della tassa rifiuti. I giudici tributari hanno ribadito che tutti gli atti amministrativi, ivi incluse anche le cartelle di pagamento, devono contenere tutti gli elementi relativi alla pretesa dell’ufficio e quindi in altre parole devono sottostare all’obbligo di motivazione per dare al contribuente destinatario gli strumenti per agire neldiritto di difesa. In questo caso la liquida