Arriva la delibera del comune di Genova per la Tari, la nuova tassa rifiuti introdotta con la IUC. Tutto su scadenza, rate e pagamento 2014. Stanno arrivando le prime delibere dei comuni italiani sulla tari, la tassa sui rifiuti introdotta con la IUC, l’imposta unica comunale che insieme a Imu e Tasi costituisce la nuova tassa sul mattone. Il 16 giugno molti comuni hanno provveduto a inviare i bollettini precompilati per pagare la Tari, altri attendono ancora di adottare le delibere relative.

Tari Genova: la delibera

La delibera di Genova sulla Tari tiene conto delle famiglie e, tra queste, quelle numerose. Salvo modifiche, possibili fino all’approvazione della pratica da parte del consiglio comunale, per le famiglie la prima rata scadrà il 31 ottobre 2014.  Costerà 125,7 milioni la nuova tassa sui rifiuti (Tari) a Genova nel 2014, 4,2 in più rispetto ai 121,5 della Tares 2013. Il 55% sarà a carico delle utenze domestiche, il 45% delle non domestiche.  Per quanto riguarda le utenze domestiche, le rate Tari saranno  articolate in 4 rate previste: il 30 settembre 2014, il 1 dicembre 2014, il 31 gennaio 2015 e il 28 febbraio 2015. Le associazioni hanno chiesto di prevedere una quinta rata da ottobre, richiesta che Tursi ha promesso di valutare. In entrambi i casi è possibile il pagamento della tassa sui rifiuti in un’unica soluzione in occasione della prima rata. I primi avvisi di pagamento, probabilmente contenenti modelli F24, arriveranno a casa a fine estate. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/1999), ai fini TIA (Tariffa d’ Igiene ambientale di cui all’ art. 49 del D. Lgs. 22/1997) e ai fini Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’ art.14 D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i)
Si precisa che, all’attuazione delle procedure di interscambio tra Comune e Agenzia delle Entrate,  per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A-B-C e per queste ultime sino all’attuazione delle suddette procedure) la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabili dal regolamento di cui al DPR 138/1998.

 Per le altre unità immobiliari (diverse da quelle appartenenti alla categorie catastali A-B-C) la superficie assoggettata al tributo è quella calpestabile.