La regola generale alla base del risarcimento per tamponamento stradale prevede che sia il veicolo dietro a pagare i danni per non aver rispettato la distanza di sicurezza, e questo anche se la macchina che precede inchioda. Di recente la Corte di Cassazione si è espressa su un caso particolare ma frequente di tamponamento: quello per immissione azzardata in una strada a scorrimento veloce.

Immissione pericolosa: chi paga i danni del tamponamento

I giudici hanno spiegato che chi è alla guida deve essere in grado di garantire in ogni caso fermata o rallentamento tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede;

Nel caso di specie Tizio, che procedeva regolarmente lungo la sua corsia di marcia in autostrada, si vedeva d’un tratto la strada sbarrata da una vettura guidata da Caio che, con manovra di immissione azzardata dalla corsia di emergenza in quella di marcia, provocava un incidente, causando danni materiali.

Tizio cita il fratello di Caio, intestatario dell’autovettura, e la sua compagnia di assicurazione RCA, per ottenere il risarcimento per danni alla persona, deducendo che a causa dell’urto aveva subito peraltro lesioni personali piuttosto gravi.

Il pedone ha sempre ragione? 

Nei primi due gradi del processo i giudici di merito hanno rigettato la domanda di Tizio sulla base di « riscontri oggettivi desumibili sia dalle caratteristiche dei danni riportati dai mezzi e dalla posizione post urto, ., sia dall’assenza di tracce di frenata oltre che dalla perfetta visibilità esistente al momento del sinistro in loco». Tizio è ricorso dunque in Cassazione che ha escluso la presunzione di pari concorso di colpa ribadendo che “il conducente del veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza”.

Unica eccezione, si precisa, sarebbe stata configurabile in caso di tamponamento a veicolo che costituisca un imprevedibile e anomalo ostacolo alla circolazione stradale.