Il DL 115/2022, c.d. decreto Aiuti-bis, ha previsto un taglio del cuneo fiscale o meglio contributivo in favore dei lavoratori dipendenti. Tali soggetti avranno diritto a una busta paga più alta grazie allo sconto del 2% sui contributi IVS, invalidità, vecchiaia e superstiti. Lo sconto contributivo opera anche sulla tredicesima sia laddove erogata per intero a dicembre sia laddove riconosciuta mese per mese con i c.d. ratei mensili.

Proprio sugli effetti del taglio del cuneo fiscale sulla tredicesima, si è soffermata l’INPS con il messaggio numero 3499 del 26 settembre 2022.

Vediamo quali sono i chiarimenti forniti dall’Istituto di previdenza.

Il taglio del cuneo fiscale nel decreto Aiuti-bis

L’art.20 del decreto Aiuti-bis, dispone quanto segue:

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 15 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un punto percentuale(..).

Grazie a tale disposizione aumentano gli stipendi in busta paga.

In particolare, le buste paga da luglio a dicembre 2022, sono più alte (anche retroattivamente)  perché il lavoratore subisce meno trattenute previdenziali. Difatti, il taglio del cuneo fiscale è messo in pratica innalzando dallo 0,8% al 2%, l’esonero ossia lo sconto sui contributi previdenziali , contributi IVS,(vedi Legge di bilancio 2022) a carico dei lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 35.000 euro (2692 euro*13). Compresa la tredicesima.

I chiarimenti dell’INPS. Gli effetti del taglio del cuneo fiscale sulla tredicesima

Proprio sugli effetti del taglio del cuneo fiscale sulla tredicesima, si è soffermata l’INPS con il messaggio numero 3499 del 26 settembre 2022.

In particolare, l’INPS ha messo nero su bianco quanto segue:

la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’articolo 1, comma 121, della legge n.

234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali, per effetto della novella legislativa di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.

Nello specifico, lo sconto sui contributi IVS a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, pari a 2 punti percentuali potrà di conseguenza operare, distintamente:

  • sia sulla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro,
  • sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.

Se invece la tredicesima è corrisposta mensilmente,  lo sconto del 2% sui contributi IVS spetterà sia sia sulla retribuzione lorda ( al netto del rateo di tredicesima) se non supera il limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi 224 euro ( 2.692 euro/12).