Vi sono dei casi in cui l’Inps riconosce una pensione supplemento rispetto a quella contributiva o di vecchiaia. Il contribuente in pensione, infatti, può continuare a lavorare dopo aver cessato la sua principale attività, ma sempre entro certi limiti e ad alcune condizioni. Per esempio, può capitare che un soggetto che è stato per tutta la vita un lavoratore dipendente si dedichi alla libera professione una volta cessato il lavoro “di ufficio”. Può prestare consulenza, aprire uno studio e – in generale – dedicarsi ad una delle attività di lavoro autonomo che riconoscono il supplemento pensione.

In questi casi, quindi, il lavoratore aggiunge dei contributi a quelli già cumulati. Da qui il diritto a ricevere il supplemento alla pensione. Di fatto non è altro che la somma cumulata nella seconda attività portata avanti da pensionato.

Supplemento di pensione: dalla definizione ai requisiti di accesso

L’Inps definisce il supplemento di pensione come: un incremento della pensione liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi.

Il supplemento di pensione spetta a tutti i pensionati che continuano a versare all’Inps, nelle varie gestioni, i contributi per periodi di lavoro successivi alla decorrenza della pensione. Quelli iscritti alla Gestione separata possono però chiedere il supplemento di pensione solo per i contributi versati, dopo il pensionamento, nella stessa gestione. In caso di decesso del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti.

I periodi di contribuzione versati successivamente alla decorrenza della pensione possono comunque, a seconda della loro collocazione nel tempo, determinare la ricostituzione di supplementi precedentemente concessi.

Requisiti

I contributi versati dopo il pensionamento sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia nella Gestione Lavoratori Autonomi danno diritto alla liquidazione di un supplemento a condizione che:

  • siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
  • sia stata compiuta l’età per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni.

Quest’ultimo requisito non è richiesto per la liquidazione del supplemento nella Gestione separata.

L’interessato ha la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta, comunque, la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Infine, norme specifiche hanno regolato l’ipotesi di un supplemento per contribuzione di Gestione Speciale da liquidare su pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. In tal caso il supplemento può riguardare anche contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione (L. 613/1966, art. 26).

Supplemento di pensione: importo e domanda

L’importo risultante dal calcolo del supplemento pensione viene sommato all’importo della pensione anche ai fini della 13° mensilità, infatti i supplementi non danno luogo all’emissione di distinti certificati di pensione. Inoltre, i supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011.

Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge n.

214 del 2011.

Chi è in possesso di tutti i requisiti richiesti, può presentare domanda in via telematica tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In alternativa, può rivolgersi al contact center integrato (al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile). Infine, c’è sempre la possibilità di rivolgersi ad un patronato o ad un intermediario dell’Istituto, purché abbiano accesso ai servizi.