Il superbonus 110 spetta anche per gli interventi di coibentazione delle pareti esterne, è lecito chiedersi se l’agevolazione spetti anche per i lavori effettuati sulle pareti interne.

Sulla base delle norma cerchiamo di arrivare ad una conclusione.

Il superbonus 110 e gli interventi di isolamento termico

Il Superbonus 110 spetta per anche per i lavori finalizzati all’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Dunque, il riferimento è al c.d cappotto termico dell’edificio. Gli interventi devono incidere su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. E’ agevolato anche l’intervento di coibentazione del tetto.

Il cappotto termico rientra tra gli interventi c.d. trainanti.

Il superbonus 110 e gli interventi sulle pareti interne

In base a quanto detto sopra, sono agevolati i lavori finalizzati all’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio.

La parete interna dell’edificio può essere considerata quale parte dell’involucro?

La risposta è negativa. Da qui, l’intervento di isolamento delle pareti interne non rientra tra gli interventi trainanti ammessi al superbonus 110.

Tuttavia, potrebbe rientrare tra gli interventi trainati. Se effettuati con tempi precisi.

Infatti, rientrano tra gli interventi trainati anche quelli rientranti nell’ecobonus ordinario, ex art.14 del D.L. 63/2013.

Da qui, l’intervento di isolamento delle pareti interne potrebbe rientrare tra gli interventi di coibentazione di strutture verticali e orizzontali (vademecum Enea).

Dal punto di vista tecnico:

  • l’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti;
  • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
  • i valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.

2015 “requisiti minimi”, devono essere:

  • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
  • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica ecc.