Per usufruire del superbonus è necessario essere in regola con il pagamento dell’IMU?

L’Agenzia delle entrate, ad oggi, non ha pubblicato un provvedimento con in quale elencare punto per punto tutti i documenti da conservare ai fini di eventuali controlli.

Tuttavia una risposta in merito, può essere individuata sulla base delle indicazioni fornite sempre dall’Agenzia delle entrate in riferimento al bonus ristrutturazione. Partendo dall’elenco dei documenti richiesti per tale bonus, cerchiamo di arrivare ad una risposta concreta.

Anche sulla base della check-list superbonus 110 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Superbonus e bonus ristrutturazione

I documenti da conservare ai fini della legittima spettanza del bonus ristrutturazione, sono individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 2011/149646 del 2 novembre 2011.

Nello specifico, devono essere conservati ed esibiti su richiesta del Fisco:

  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);
  • per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento ossia dei bonifici “parlanti” .

In merito alle abilitazioni amministrative, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è necessario conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

Rimanendo sul bonus ristrutturazione, con la circolare n°36/E 2007, l’Agenzia delle entrate ha dato delle indicazioni che farebbero dedurre che la ricevuta di pagamento dell’IMU dovrebbe avere valenza solo ai fini della dimostrazione dell’esistenza dell’edificio.

Infatti, nel documento di prassi citato, è evidenziato che: la prova della esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.

La check-list superbonus dei commercialisti

In merito al superbonus, nella check-list della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, è specificato che:

L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento. Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, la prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento nonché dal pagamento dell’IMU, se dovuta.

Dunque, il pagamento dell’IMU non sembrerebbe condizione necessaria per richiedere il superbonus. Potrebbe essere utile solo a dimostrare l’effettiva esistenza dell’immobile. Cosa facilmente desumibile da una visura catastale.