L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione Superbonus 110 è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate facendo cadere tutti i dubbi in merito all’apposizione del visto di conformità sul 730 precompilato presentato direttamente dal contribuente con l’indicazione della detrazione superbonus in dichiarazione dei redditi.

Il superbonus nella dichiarazione dei redditi. Serve il visto di conformità?

Con il D.L. 157/2021, c.d decreto Antifrode, il Governo ha previsto uno specifico visto di conformità per il superbonus anche laddove la detrazione sia indicata in dichiarazione dei redditi. Dunque non solo ai fini delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Nello specifico, con il D.L. Antifrode (le cui disposizioni sono ora riprodotte nella Legge di bilancio 2022), l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, è esteso alle seguenti casistiche:

  1. utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  2. cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Detto ciò, non era chiaro se l’esonero di cui al punto 1 riguardasse anche la dichiarazione precompilata.

Ebbene, con una specifica FAQ, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che

L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.

Conclusioni

Dunque, l’esonero dell’apposizione del visto di conformità è riconosciuta appieno sia laddove la dichiarazione sia presentata secondo il format ordinario sia laddove il contribuente o il datore di lavoro ricorrerono alla dichiarazione precompilata.

Che sia 730 o modello Redditi nulla cambia.

E’ sempre necessario il visto di conformità se la dichiarazione è presentata tramite Caf o professionista abilitato.