La verifica dello stato di avanzamento lavori alla data del 30 giugno 2022, deve essere effettuata rispetto all’intervento complessivo e non solo in riferimento ai lavori ammessi al superbonus 110.

Questo quanto ribadito dal Ministero dell’economia e delle finanze, in risposta all’interrogazione parlamentare n-5-07599 dell’8 marzo per i lavori sulle villette e gli edifici unifamiliari.

Difatti, viene confermato quanto già messo in chiaro dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2022.

Questo non è l’unico chiarimento fornito dal Mef sul superbonus 110.

Superbonus e stato di avanzamento lavori

L’ultima Legge di bilancio ha previsto una proroga breve per i lavori superbonus 110 effettuati sui edifici e villette unifamiliair. Infatti,  per i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno.

Attenzione, la proroga opera solo se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Se entro il 30 giugno non viene raggiunto un SAL di almeno il 30% la proroga non spetta. Con conseguente perdita del superbonus.

Nel corso di Telefisco 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per beneficiare della proroga del superbonus dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per edifici e villette unifamiliari, lo stato di avanzamento lavori del 30% va effettuato considerando l’intero intervento e non solo la parte che rientra nel superbonus.

Il Mef, in risposta all’interrogazione parlamentare n-5-07599 dell’8 marzo non ha fatto altro che ribadire tale impostazione.

Superbonus e lavori di demolizione e ricostruzione

Un ulteriore quesito al quale ha risposto il Mef è il seguente: la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione interessa anche gli edifici unifamiliari?

Ebbene, secondo il Mef, la proroga riguarda solo gli edifici diversi da quelli unifamiliari:

gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del citato comma 8-bis, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari, ritenendosi pertanto che la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025, non si applichi agli «edifici unifamiliari», ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione.

Superbonus e lavori di decoro. Quali maggioranze per l’assemblea di condominio?

Infine, il Ministero chiarisce che la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, Cila superbonus. Non beneficiano di tale semplificazione i lavori comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Si parla di manutenzione straordinaria anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico.