Con il provvedimento del 12 novembre 2021, siglato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle entrate ha recepito le nuove disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl n. 157/2021, che estende a tutti i bonus edilizi (e non più soltanto alla detrazione del 110%) l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato anche il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione cessione del credito o sconto in fattura, con le relative istruzioni per la sua compilazione. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Superbonus e altri Bonus Edilizi, nuovo modello per la comunicazione della scelta tra cessione o sconto

Come già detto in apertura, è stato appena pubblicato il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione cessione del credito o sconto in fattura, con le relative istruzioni per la sua compilazione.

Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, sostanzialmente, è stato eliminato il testo: “Da compilare solo in presenza di Superbonus” presente prima della sezione “Visto di conformità”. Adesso, infatti, l’obbligo di richiedere il visto di conformità è stato esteso a tutti i bonus edilizi:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

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